Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un atto di impugnazione possa condurre a un esito sfavorevole, noto come ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati un’attenta e puntuale redazione degli atti difensivi.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte per cercare di ottenerne l’annullamento. Tuttavia, l’atto presentato mirava a contestare l’affermazione di responsabilità in maniera non adeguata, come vedremo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione – ovvero se l’imputato fosse o meno colpevole del reato contestato – ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto stesso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Definito Generico?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come ‘del tutto generici’. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni difensive (definite ‘doglianze’) si limitavano a ‘mere enunciazioni’, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non spiegava in modo specifico e dettagliato perché la decisione della Corte d’Appello fosse sbagliata. Mancava un’analisi puntuale che collegasse le richieste della difesa con precise ragioni di diritto e con i fatti emersi nel processo. Un ricorso efficace deve ‘misurarsi’ con l’apparato argomentativo del giudice precedente, smontandolo pezzo per pezzo con argomenti logici e giuridici pertinenti. Limitarsi a riaffermare la propria posizione senza criticare specificamente quella del giudice non è sufficiente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: non basta avere ragione nel merito, è essenziale saperla far valere nelle forme corrette. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede la massima precisione e specificità. Ogni motivo di impugnazione deve essere autosufficiente, cioè deve contenere tutti gli elementi necessari perché il giudice possa comprenderlo senza dover cercare altrove. La genericità non solo rende il ricorso inefficace, ma espone il cliente a ulteriori costi. La decisione evidenzia quindi che un’impugnazione non è una semplice ripetizione di argomenti già esposti, ma un dialogo critico e strutturato con la decisione che si intende contestare.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Il processo si conclude a questo stadio preliminare.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato generico?
Perché le argomentazioni della difesa si limitavano a enunciazioni astratte e non si confrontavano in modo puntuale e critico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Mancava l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste.
Quali sono state le conseguenze per chi ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO/25 Maiorino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025