Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve affrontare punto per punto le ragioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano inadeguate per sostenere un valido esame da parte dei giudici di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità delle doglianze. Secondo la Suprema Corte, il ricorso si limitava a “mere enunciazioni”, senza confrontarsi in modo critico e specifico con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado era stata motivata con un “puntuale e logico apparato argomentativo”, che l’atto di impugnazione ha completamente ignorato.
In pratica, il ricorrente non ha spiegato dove e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato, né ha fornito “specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono”. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un’analisi tecnica che demolisce, pezzo per pezzo, la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. La mancanza di questo confronto specifico rende il ricorso inevitabilmente generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di requisiti di specificità e chiarezza. Un’impugnazione vaga e non argomentata non solo è inutile, ma espone anche a ulteriori costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze (i motivi di ricorso) sono del tutto generiche, si limitano a mere enunciazioni e non si confrontano con le specifiche argomentazioni di merito sviluppate dalla corte nel provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per motivazione “generica” di un ricorso?
Una motivazione è “generica” quando non formula richieste specifiche supportate da precise ragioni di diritto e dati di fatto. In altre parole, non è sufficiente contestare genericamente la responsabilità, ma è necessario indicare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16888/25 Verrecchia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 co.1 D.P.R. 309/1990);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025