Ricorso inammissibile: limiti e conseguenze secondo la Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un errore comune, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, è quello di riproporre questioni di fatto già valutate nei gradi di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, delineando le conseguenze per chi tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove anziché contestare vizi di legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato a una pena di otto anni e sette mesi di reclusione, si vedeva respingere dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale. Contro tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge in materia di concessione dei benefici.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Il ricorrente, secondo la Corte, aveva presentato un’impugnazione che, in sostanza, chiedeva una rilettura alternativa delle fonti istruttorie, un’attività estranea al sindacato di legittimità. Invece di evidenziare specifici errori di diritto, l’appello si configurava come una generica contestazione della valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha specificato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, il motivo di ricorso era aspecifico, poiché non si confrontava compiutamente con l’intera architettura motivazionale dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, non aveva basato il proprio diniego esclusivamente sulla vita pregressa del condannato, come sostenuto dalla difesa.
La decisione del giudice di merito poggiava su una pluralità di elementi concreti e attuali:
1. Carichi pendenti recenti: La presenza di nuove pendenze giudiziarie, inclusa un’accusa per oltraggio a pubblico ufficiale, indicava una persistente tendenza a delinquere.
2. Violazioni della sorveglianza speciale: Le informazioni fornite dalla Questura evidenziavano che il soggetto aveva ripetutamente violato le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto.
3. Assenza di lavoro: La mancanza di un’occupazione stabile è stata considerata un ulteriore elemento negativo nella valutazione complessiva della personalità e delle prospettive di reinserimento sociale.
Il ricorso, ignorando o non contestando specificamente questi punti, si è rivelato inefficace e, pertanto, inammissibile. La Corte ha ribadito che un’impugnazione che si limita a criticare genericamente la decisione senza smontare punto per punto le argomentazioni del giudice è destinata al fallimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è inutile e controproducente presentare un ricorso che si limiti a contestare la valutazione dei fatti. L’appello deve concentrarsi sull’individuazione di precisi vizi di legge o di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà). Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre: il ricorrente, oltre a vedere confermata la decisione a lui sfavorevole, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, nel caso di specie pari a tremila euro, alla Cassa delle ammende. Si tratta, quindi, di una lezione importante sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione degli atti giudiziari.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge, si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito, oppure quando i motivi sono generici e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative in questo caso?
Il Tribunale ha basato la sua decisione non solo sulla vita precedente del condannato, ma soprattutto su elementi attuali come i carichi pendenti recenti, la ripetuta violazione della misura di sorveglianza speciale e l’assenza di un’attività lavorativa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da NOME COGNOME, in relazione alla pena in esecuzione di anni otto e mesi sette di reclusone, di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania.
Considerato che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) è inammissibile in quanto in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle font istruttorie, estranea al sindacato di legittimità, comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in sede di merito.
Rilevato, peraltro, che la decisione, diversamente da quanto dedotto, non fonda, esclusivamente, su dati relativi alla vita precedente del condannato (cfr. penultima pagina dell’ordinanza) ma, soprattutto, sull’esame dei carichi pendenti, inerenti anche a fatti più recenti (oltre al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. p il quale la difesa segnala l’intervenuta estinzione per risarcimento del danno, come documentato) nonché sul contenuto delle informazioni della Questura di Siracusa, in particolare nella parte in cui queste valorizzano la sottoposizione del condannato alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, indicata come ripetutamente violata, nonché circa l’assenza di lavoro, parte della motivazione con la quale, in sostanza, il ricorso non si confronta compiutamente risultando aspecifico.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente