Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 9131  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano violazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., 648 e 624, 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della tenuità del danno, sono generici ed aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità de prevenuto per il delitto di ricettazione;
rilevato che la Corte di merito ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali dell’imputato (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
considerato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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Il Presidente