Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un appello basato su motivi generici è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come la specificità delle censure sia un elemento non negoziabile per la validità di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Tre individui erano stati condannati in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato. La loro condanna era stata successivamente confermata anche dalla Corte di Appello. Non arrendendosi, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e vizi nella motivazione della sentenza d’appello che aveva confermato la loro responsabilità.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9093/2024, ha tagliato corto, dichiarando tutti i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle accuse o della colpevolezza degli imputati, ma si è fermata a un livello preliminare: l’analisi della struttura stessa dei ricorsi presentati. I giudici hanno ritenuto che le impugnazioni fossero affette da un vizio insanabile di genericità e indeterminatezza. Questa pronuncia riafferma con forza il principio secondo cui non basta lamentare un errore, ma è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che i ricorrenti si erano limitati a formulare censure generiche contro l’affermazione di responsabilità, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione, logicamente corretta, della sentenza impugnata. Non avevano indicato gli elementi specifici su cui si basavano le loro lamentele. Di conseguenza, il loro appello non ha permesso alla Corte di Cassazione di:
1. Individuare i rilievi mossi: Le critiche erano troppo vaghe per capire quale parte della sentenza d’appello fosse contestata.
2. Esercitare il proprio sindacato: Senza una critica puntuale, il giudice dell’impugnazione non può valutare la fondatezza delle censure.
In sostanza, un ricorso che non dialoga con la sentenza che intende criticare, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni o a muovere accuse astratte, è un atto sterile e, per la legge, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame è un monito per ogni difensore. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo conforme alla legge. Per evitare un ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione precedente. Deve sezionare la motivazione del giudice, evidenziarne le presunte falle logiche o giuridiche e supportare ogni censura con elementi specifici. Qualsiasi approccio diverso, basato sulla genericità, si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, in cui gli imputati sono stati condannati a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non specificavano gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle censure, violando i requisiti dell’art. 581, c. 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in Cassazione?
La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga una enunciazione specifica dei motivi. Questo significa che il ricorrente deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e spiegare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che dimostrerebbero l’errore del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre al rigetto del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato tentato furto pluriaggravato;
2.Considerato che tutti i ricorsi, con i quali i ricorrenti denunciano errone applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sono contraddistinti da motivi generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qu a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propri sindacato;
3.Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024.