Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario presentare argomentazioni specifiche, pertinenti e critiche. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi d’appello vaghi e generici. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, confermando una condanna per detenzione di stupefacenti e sanzionando i ricorrenti per aver presentato un appello privo di solidi fondamenti giuridici.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di due individui da parte del Tribunale di Torino, in seguito a un giudizio abbreviato. L’accusa era di concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dagli articoli 110 del codice penale e 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condotta di uno dei due concorrenti era consistita nella deglutizione della sostanza.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino. Non soddisfatti, i due condannati hanno proposto ricorso per Cassazione attraverso il loro difensore, sollevando due questioni principali: la prima riguardava la presunta erronea valutazione della partecipazione concorsuale di uno degli imputati, mentre la seconda contestava l’applicazione di un’altra norma del codice penale.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La decisione si fonda sulla constatazione che le argomentazioni presentate erano deboli sotto due aspetti cruciali.
In primo luogo, i motivi sono stati giudicati ‘generici’ e ‘riproduttivi’ di censure già sollevate e correttamente respinte dal giudice di merito. In pratica, i ricorrenti non hanno introdotto nuovi e specifici elementi di critica contro la sentenza d’appello, ma si sono limitati a ripetere le stesse obiezioni, senza confrontarsi con le argomentazioni logico-giuridiche con cui la Corte d’Appello le aveva già confutate. Questo trasforma il ricorso in un tentativo sterile di riesaminare il merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria ordinanza, ha sottolineato come i due motivi di ricorso mancassero di specificità e fossero illogici. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al concorso nel reato, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva già fornito una risposta adeguata e giuridicamente corretta, come si evinceva dalle pagine 4 e 5 della stessa. Analogamente, il secondo motivo è stato liquidato come infondato, rinviando alle pagine 5 e 6 della decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure fossero state ‘adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’. Pertanto, mancando una critica puntuale e argomentata alla logica della sentenza di secondo grado, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e non limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive già respinte. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: un appello deve essere costruito con argomenti solidi e nuovi, altrimenti il rischio non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con corretti argomenti giuridici, e privi di una critica logica e puntuale alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato erano stati condannati gli imputati?
Gli imputati erano stati condannati per il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dagli artt. 110 del codice penale e 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE PATE (CUI 04TYWEP) nato il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fall Pate e COGNOME Mor ricorrono, a mezzo dello stesso difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 20/07/2020).
Ritenuto che i due motivi di ricorso sollevati (inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, quanto alla ritenuta partecipazione concorsuale di COGNOME NOME alla condotta di detenzione, consistita in deglutizione, del concorrente nel reato, nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto; inosservanza dell’art. 99 cod. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 4 e 5 sent. impugnata; quanto al secondo motivo, le pp. 5 e 6);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid nte