Ricorso inammissibile in Cassazione: il prezzo della genericità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che le critiche siano specifiche, pertinenti e che si confrontino direttamente con la logica della sentenza impugnata. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo a una conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti nel ricorso non introducevano nuovi elementi o critiche puntuali alla decisione di secondo grado, ma si limitavano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha constatato che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che le lamentele (doglianze) presentate erano del tutto generiche. Il ricorrente si era limitato a “richiamare i motivi di appello”, senza “misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito” che la Corte d’Appello aveva sviluppato nel suo “puntuale e logico apparato argomentativo”. In altre parole, il ricorso non era un vero dialogo critico con la sentenza impugnata, ma una sua sterile ripetizione. Per la Cassazione, un ricorso valido deve attaccare specificamente le ragioni della decisione che si contesta, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. In assenza di questa analisi critica, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è una mera formalità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare motivi specifici, evitando di riproporre in modo identico le argomentazioni già respinte. La dichiarazione di ricorso inammissibile ha conseguenze concrete e onerose: oltre alla definitività della condanna, comporta l’addebito delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e argomentati, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente si è limitato a riproporre gli stessi motivi dell’appello senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni logiche della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata non sono specifiche e dettagliate. In questo caso, il ricorso non ha attaccato puntualmente il ragionamento del giudice precedente, ma ha solo ripetuto lamentele già esaminate, senza dimostrare l’illogicità o l’errore della decisione contestata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34950/23 Salerno
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico appara argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024