Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici Contro la Sentenza d’Appello
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di tali norme, come evidenziato dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, dove il ricorso è stato respinto non per una valutazione nel merito, ma per un vizio formale: la genericità dei motivi presentati. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: non è sufficiente dissentire, è necessario argomentare in modo puntuale e specifico.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo e secondo grado per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente era accusata di essersi allontanata dal luogo di custodia domiciliare. I suoi motivi di ricorso si basavano sulla presunta rilevanza di un’autorizzazione che le avrebbe consentito di lasciare l’abitazione. Tuttavia, invece di contestare specificamente le argomentazioni della Corte territoriale, la difesa si è limitata a riproporre le stesse doglianze già sollevate nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza della ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Secondo i giudici, i motivi erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità delle doglianze. La Corte di Cassazione ha osservato che la ricorrente si è limitata a ‘richiamare i motivi di appello’, senza ‘misurarsi affatto con gli apprezzamenti di merito’ della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già esaminato e vagliato le argomentazioni difensive con un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’, in particolare per quanto riguarda la presunta autorizzazione ad allontanarsi. 
Per la Suprema Corte, un ricorso è ammissibile solo se critica in modo specifico le ragioni della decisione che si contesta. Ripetere le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata, equivale a non formulare un vero e proprio motivo di impugnazione. Questo rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità, un requisito essenziale per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti precedenti. È indispensabile un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata, individuandone i presunti vizi logici o giuridici e articolando una critica mirata. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi non è, quindi, un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici. La ricorrente si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello senza confrontarsi specificamente con il ragionamento logico e puntuale della sentenza della Corte d’Appello.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato alla ricorrente?
Alla ricorrente era stato contestato il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale, per essersi allontanata dal luogo in cui era sottoposta alla misura della custodia domiciliare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7082  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
n. 34988/23 Caracci
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, in particolare quanto alla rilevanza dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della cus domiciliare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024