Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’esito di un processo non sempre si conclude con il secondo grado di giudizio. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione, ma accedere a questo ultimo vaglio di legittimità richiede il rispetto di regole procedurali precise. Un esempio emblematico è rappresentato dal concetto di ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro spaccato dei motivi che possono portare a tale declaratoria, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Evasione all’Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello, spingendo l’imputato a presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, basandosi su due specifiche doglianze relative sia all’acquisizione delle prove sia al trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha articolato il suo ricorso su due distinti motivi, entrambi però destinati a scontrarsi con i rigidi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Una Questione Mai Sollevata Prima
Il primo motivo di ricorso contestava le modalità di acquisizione di alcune dichiarazioni. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio insanabile: questa specifica obiezione non era mai stata sollevata nell’atto di appello. Nel nostro sistema processuale, i gradi di giudizio sono consequenziali. Non è possibile ‘saltare’ un passaggio e presentare per la prima volta in Cassazione una doglianza che doveva essere sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello. Questo principio garantisce l’ordine e la coerenza del processo, e la sua violazione conduce inevitabilmente all’inammissibilità del motivo.
Il Secondo Motivo: La Genericità e l’Errore Irrilevante sulla Pena
Il secondo motivo si concentrava sul trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava un errore nella sentenza d’appello, la quale affermava che il giudice di primo grado avesse escluso le attenuanti generiche. In realtà, il Tribunale le aveva concesse, ma le aveva bilanciate in un giudizio di equivalenza con la recidiva contestata, lasciando di fatto la pena invariata.
La Cassazione ha qualificato questo motivo come generico. Sebbene la motivazione della Corte d’Appello contenesse un’imprecisione, questa non aveva prodotto alcun effetto concreto sulla pena finale. L’esito del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti era rimasto identico. Di conseguenza, la critica del ricorrente è stata ritenuta priva di reale interesse, poiché mirava a correggere un errore formale che non aveva comportato alcuna violazione sostanziale dei suoi diritti.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri della procedura penale. In primo luogo, il principio devolutivo dell’appello, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni specificamente contestate nel grado precedente. Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una pratica non consentita che rende il ricorso inammissibile.
In secondo luogo, il principio dell’interesse ad agire. Un ricorso, per essere ammissibile, deve mirare a un risultato pratico favorevole per il ricorrente. Criticare un errore puramente formale nella motivazione di una sentenza, senza che questo errore abbia inciso negativamente sulla decisione finale (in questo caso, sulla quantificazione della pena), rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non interviene per mere correzioni stilistiche, ma per sanare violazioni di legge che abbiano avuto un impatto concreto.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La presentazione di un ricorso deve essere meticolosa e fondata su vizi concreti e rilevanti. La genericità delle censure o l’introduzione di questioni nuove sono errori procedurali che portano a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, aggravando ulteriormente la posizione del condannato.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se non è stato presentato nel precedente grado di appello?
Perché il processo penale prevede una progressione logica. Le questioni devono essere sottoposte al giudice d’appello prima di poter essere portate all’attenzione della Corte di Cassazione. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione viola questo principio e rende il motivo inammissibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica alla sentenza impugnata è vaga, non specifica in modo chiaro e puntuale l’errore di diritto commesso dal giudice precedente e non dimostra quale vantaggio pratico deriverebbe al ricorrente da un suo accoglimento. Un errore puramente formale nella motivazione che non incide sulla decisione finale rende il motivo generico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35473 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CLES il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
160/ RG 15397
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di evasione.
Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/08/2025.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo, relativo all’acquisizione delle dichiarazioni tre dibattimental querelante, COGNOME, non è stato posto con l’atto di appello;
2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzioNOMErio è generico in quanto, a là della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto dell’avven esclusione dell’applicazione delle attenuanti generiche all’imputato dal giudice di prime c (pag. 5), risulta la conferma della pronuncia del Tribunale che le aveva riconosciute in regime equivalenza rispetto alla recidiva contestata lasciandone invariato l’esito, così da non ravvis alcuna violazione.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 sette bre 2025
La Presidente