Ricorso Inammissibile per Genericità: la Cassazione fa Chiarezza
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un atto redatto in modo generico, che non riesce a confrontarsi efficacemente con la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, offrendo spunti cruciali sulla corretta formulazione di un ricorso e sulle conseguenze del suo rigetto per difetti formali.
I Fatti del Caso: Dall’Accusa di Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato, ritenuto colpevole nei precedenti gradi di giudizio, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente argomentato la sua responsabilità penale e, in particolare, non avessero considerato le possibili cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni nette che delineano i requisiti essenziali per un’impugnazione valida, evidenziando le mancanze dell’atto presentato dall’imputato.
La Genericità e Aspecificità dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del ricorso come ‘generico e aspecifico’. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può limitarsi a enunciazioni di principio o a critiche astratte. È necessario, invece, che vi sia una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza impugnata. L’atto di impugnazione deve ‘dialogare’ con la motivazione del giudice precedente, smontandone il ragionamento punto per punto.
In questo caso, l’imputato ha ignorato le affermazioni del provvedimento censurato, cadendo così in un vizio di aspecificità che, secondo la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. U, n. 8825/2016), rende il ricorso inammissibile.
L’Assenza di Evidenza per l’Art. 129 c.p.p.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità), la Corte ha ribadito un altro principio fondamentale. L’applicazione di tale norma richiede l’ ‘evidenza’ della causa di proscioglimento. Non basta una mera possibilità o un dubbio: la situazione che giustifica il proscioglimento deve emergere in modo palese e inconfutabile dagli atti processuali. Nel caso di specie, tale evidenza era ‘certamente insussistente’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali che regolano le impugnazioni. L’obiettivo è garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione sia gravata da ricorsi pretestuosi o mal formulati. Un ricorso deve essere uno strumento di critica puntuale e argomentata, non una semplice riproposizione di tesi già respinte o un’astratta lamentela. La mancanza di un confronto specifico con la sentenza impugnata trasforma l’atto in un esercizio sterile, privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Poiché la presentazione di un ricorso inammissibile è considerata una ‘colpa del ricorrente’, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione finale sottolinea come la redazione di un atto di impugnazione richieda la massima diligenza e competenza tecnica. Un ricorso inammissibile non solo impedisce la revisione della sentenza, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo ha proposto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e aspecifico?
Un ricorso è considerato generico e aspecifico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, non può ignorare le motivazioni della sentenza che contesta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, se riconducibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Perché la Corte non ha applicato la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129 c.p.p.?
La Corte ha stabilito che l’applicazione di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. richiede l’ ‘evidenza’ della stessa. Nel caso specifico, questa evidenza era ritenuta ‘certamente insussistente’, motivo per cui la richiesta è stata respinta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME NOME avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciu colpevole del reato di tentativo di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della pena responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomenta dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Se 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del NOMEnte ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del NOMEnte medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il C nsigliere estensore Fit j
Il Presidente