Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello è Troppo Generico?
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause di chiusura più nette di un procedimento giudiziario. Significa che il giudice, prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate, rileva un vizio talmente grave nell’atto di impugnazione da non poterlo nemmeno esaminare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo concetto, spiegando perché la genericità dei motivi di ricorso conduce a tale esito e quali sono le pesanti conseguenze, inclusa l’impossibilità di far valere la prescrizione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per reati previsti dagli articoli 497-bis, comma 2 (possesso di segni distintivi contraffatti) e 648 (ricettazione) del codice penale. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi: violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e motivazione illogica o contraddittoria della sentenza di condanna.
Il ricorrente contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia la determinazione della pena inflitta. Tuttavia, la sua impugnazione si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la valutazione della sua ammissibilità da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità del ricorso e, di conseguenza, l’impossibilità di rilevare la prescrizione del reato, anche se maturata dopo la sentenza d’appello.
I giudici hanno stabilito che il ricorrente non solo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
L’analisi del ricorso inammissibile per genericità
La Corte ha ritenuto il ricorso generico per due motivi fondamentali. Primo, per indeterminatezza: l’atto non rispettava i requisiti dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Il ricorrente, invece, non aveva indicato gli elementi specifici a base della sua censura, impedendo di fatto alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato.
Secondo, per mancanza di specificità: il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve invece contenere una critica puntuale e argomentata della motivazione della sentenza che si contesta. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e corretta sia sulla responsabilità che sulla congruità della pena, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento specifico.
Il principio su ricorso inammissibile e prescrizione
Un punto cruciale della decisione riguarda il rapporto tra ricorso inammissibile e prescrizione. Il ricorrente aveva sollevato anche il mancato riconoscimento della prescrizione dei reati. La Corte ha rigettato questa doglianza definendola ‘manifestamente infondata’.
I giudici hanno richiamato un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (sentenza delle Sezioni Unite n. 32 del 2000): la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare e dichiarare estinto il reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. In altre parole, se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, il rapporto processuale non si instaura validamente e il giudice dell’impugnazione non può pronunciarsi su questioni di merito, inclusa la prescrizione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto delle norme procedurali. Un ricorso deve essere uno strumento di critica costruttiva e specifica a una decisione, non un mero tentativo di prolungare i tempi del processo. La genericità dell’atto lo rende inutile ai fini del giudizio di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità agisce come un filtro che impedisce l’accesso a un ulteriore grado di giudizio quando mancano i presupposti essenziali. La preclusione a rilevare la prescrizione è la logica conseguenza: un ricorso che ‘non esiste’ per il diritto non può produrre effetti sostanziali come l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, specificità e precisione. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Inoltre, cristallizza la situazione giuridica definita dalla sentenza impugnata, impedendo di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che potrebbero maturare nel corso del tempo.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero quando non indica in modo specifico e dettagliato le critiche mosse alla sentenza impugnata e gli elementi di fatto e di diritto che le sostengono, limitandosi a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il giudice può comunque dichiarare la prescrizione del reato?
No. Secondo un principio consolidato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse dì NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo dì ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di mancan contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento d giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 497-bis co. 2 e 648 co in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché alla determinazione trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo d requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in q fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pro sindacato, ed è altresì generico per mancanza di specificità, perché fondato argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate d giudice del gravame;
che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste alla ba delle proprie conclusioni in punto di responsabilità e di trattamento sanzionat con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano pagg. 4-5 della senten impugnata ove vengono illustrate le ragioni poste a fondamento della sussistenz dei delitti ascritti al ricorrente, nonché del diniego di una riduzione della pe ai minimi edittali, in ragione della congruità e della proporzionalità di quell calcolata dal giudice di prime cure tenuto conto del fatto commesso e dei crit ex art. 133 cod. pen.);
ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nel denunciare il mancato riconoscimento della prescrizione dei reati innanzi richiamati, è manifestamen infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266), circostanza pacifica tenuto cont della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
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Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.