Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza precedente; è necessario formulare una critica precisa e circostanziata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari e sulle conseguenze di un’impugnazione generica.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato di truffa in concorso, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la loro responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio, ritenendo provata la sussistenza di artifizi e raggiri volti a trarre in inganno la vittima.
Gli imputati, tramite un unico ricorso congiunto, denunciavano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza d’appello, contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica della loro condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un’argomentazione puramente processuale: i ricorrenti non hanno formulato una critica specifica alla sentenza impugnata, ma si sono limitati a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, un ricorso così formulato è da considerarsi non specifico, ma solo apparente, poiché non adempie alla sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo argomentato le ragioni della decisione precedente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
La Corte ha spiegato che la sentenza d’appello aveva fornito un’ampia e coerente motivazione per respingere le tesi difensive, illustrando in dettaglio la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, con richiami specifici alla ricostruzione fattuale e alla giurisprudenza pertinente. Aveva, inoltre, escluso che la vicenda potesse essere relegata a un mero illecito di natura civilistica.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto individuare e contestare specifici passaggi argomentativi, evidenziandone le presunte criticità o le violazioni di legge. Invece, limitandosi a riproporre le stesse doglianze, i ricorrenti hanno dimostrato di non aver colto (o voluto cogliere) la ratio decidendi della sentenza d’appello, rendendo di fatto il loro gravame inutile ai fini di un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per ridiscutere l’intero processo, ma uno strumento per criticare specifici errori (di diritto o di logica) commessi dal giudice precedente. Per un avvocato, significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di costruire argomentazioni nuove e mirate. Per il cliente, la conseguenza di un ricorso generico è pesante: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come in questo caso, di tremila euro a testa a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando così generico e privo di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma era di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Come aveva motivato la Corte d’Appello la condanna per truffa?
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna fornendo un’ampia motivazione, priva di criticità, in cui illustrava la sussistenza di ‘artifizi e raggiri’ con specifici richiami ai fatti e alla giurisprudenza, negando che la vicenda avesse un rilievo meramente civilistico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la penale responsabilità e il trattamento sanzioNOMErio irrogato per il delitto di truffa loro ascritto in concorso ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infatti, la sentenza impugnata ha dato conto, con ampia motivazione priva di criticità giustificative, delle ragioni alla base della reiezione del gravam difensivo (pag. 16 e segg.), illustrando la sussistenza di artifizi e raggiri co specifici e pertinenti richiami alla ricostruzione fattuale e alla giurisprudenza d questa Corte, negando il rilievo meramente civilistico della vicenda a giudizio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 23 settembre 2025.