Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35073  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME  nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. per mancanza dell’elemento soggettivo, oltre ad essere manifestamente infondato è generico, perché basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che le stesse cause di inammissibilità ora esposte affliggono, altresì, il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancanza di prova in ordine al contributo concorsuale del ricorrente nel delitto di truffa;
che tali cause investono parimenti il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al delitto di truffa, nonché il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso, sia sul piano causale che soggettivo;
che rispetto a tutti e quattro i motivi illustrati, la Corte di merito correttamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa (si vedano, in particolare, le pagg.7-8 della sentenza impugnata, con riferimento alla condotta truffaldina e al dolo del ricorrente);
ritenuto infine che il quinto motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato,giacché la Corte di merito ha implicitamente motivato con argomenti dettagliati ed esenti da vizi logici (si vedano pagg. 9-10 della sentenza impugnata ove, seppur con riferimento all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha espressamente escluso di poter accordare un trattamento favorevole, data la portata offensiva del fatto, desunta dall’insieme dei suoi elementi costitutivi, nonché dall’accentuata pericolosità sociale del ricorrente, dedotta dai suoi numerosi precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.