Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e critichino puntualmente le argomentazioni del giudice di merito. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo l’ordinanza n. 7030/2024 per comprendere meglio questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Primo motivo: contestava la sussistenza stessa della sua responsabilità penale, sostenendo una valutazione errata dei fatti da parte dei giudici di merito.
2. Secondo motivo: criticava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo o ingiustificato.
Tuttavia, come vedremo, l’impostazione del ricorso si è rivelata fatale per il suo accoglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si ferma a un livello procedurale, rilevando un difetto insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
La Genericità del Primo Motivo
Riguardo alla contestazione sulla responsabilità penale, la Cassazione ha ritenuto il motivo ‘non specifico’. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non si ‘misurava’ con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva invece logicamente e puntualmente spiegato perché tutti gli elementi del reato, compreso l’elemento psicologico, fossero presenti. La Corte d’Appello aveva evidenziato come l’attività minacciosa dell’imputato si fosse inserita nel contesto di un’attività amministrativa legittima (l’identificazione), giustificando la condanna. Un ricorso in Cassazione deve attaccare e smontare questo ragionamento, non ignorarlo.
Il Mancato Confronto sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla pena inflitta, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva affatto considerato una parte specifica della sentenza d’appello (pagina 4) in cui i giudici motivavano la severità della pena facendo riferimento alle ‘modalità della condotta’. La Corte territoriale aveva sottolineato come il comportamento dell’imputato si fosse discostato significativamente dall’agire comune, giustificando così una sanzione non mite. Non confrontarsi con questa precisa motivazione rende il motivo di ricorso astratto e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, ogni motivo di ricorso deve essere una critica mirata e specifica al provvedimento che si contesta. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati o formulare critiche generiche equivale a non presentare un’impugnazione valida. Le conseguenze, come visto, non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Come nel caso di specie, ciò avviene se i motivi sono generici, ossia si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso ‘non è specifico’?
Significa che il motivo non identifica in modo preciso il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Invece di una critica puntuale, si presenta come una mera enunciazione di dissenso o la riproposizione di argomenti già valutati, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNUMERO_DOCUMENTO Leo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto al primo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità per il r contestato, che esso non è specifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censu già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di m adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norm incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico, rilevando come l’attività minacciosa del si fosse inserita nell’ambito dell’attività amministrativa tesa all’identificazione;
Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattam sanzionatorio, non si confronta con la parte della decisione (primo periodo, pag. 4) che riferimento alle modalità della condotta contestata per rimarcare la distanza tra il ricorr l’agire comune;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024