Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale comprendere le regole procedurali per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema giudiziario: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: in primo luogo, contestava la configurabilità stessa del reato di oltraggio per cui era stato condannato; in secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte è stata chiara e perentoria. I motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati “generici” e “riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. In altre parole, il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte in secondo grado. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che non solleva specifiche questioni di diritto o vizi procedurali, ma si limita a criticare genericamente la valutazione del giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È necessario, con l’assistenza di un avvocato esperto, individuare vizi specifici della decisione impugnata, formulando motivi di ricorso chiari, pertinenti e non meramente ripetitivi. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla cassa delle ammende serve proprio a scoraggiare impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico, che finiscono per appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e semplici riproduzioni di censure già correttamente esaminate e respinte dal giudice del precedente grado di giudizio.
Quali erano gli argomenti principali del ricorso?
Il ricorso contestava la sussistenza del delitto di oltraggio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a BRONTE il 20/08/1982
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Caggegi)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di ce già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici giudice di merito in ordine alla configurabilità stessa del delitto di oltragg mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
NOME COGNOME