Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il caso in esame riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, dove la difesa non è riuscita a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, con importanti conseguenze per l’imputato.
I Fatti: La Condanna per Spaccio di Lieve Entità
Il processo ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Ragusa e successivamente confermata, seppur con una rideterminazione della pena, dalla Corte d’Appello di Catania. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.
Nel corso delle indagini erano stati rinvenuti: quattro piante di marijuana, materiale per la coltivazione, oltre nove grammi di cannabis sfusa, due bilancini di precisione e quindici bustine in cellophane. Il tutto per un quantitativo complessivo stimato in 36 dosi. Questi elementi sono stati considerati dai giudici di merito come prova della destinazione della sostanza al mercato e non all’uso personale.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando anche nuovi motivi in una memoria successiva, incentrati sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione risiede nel fatto che le questioni sollevate erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La difesa, secondo la Corte, si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni senza operare un necessario e specifico confronto con la motivazione della sentenza d’appello.
Il Principio della “Doppia Conforme” e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Un aspetto cruciale in questi casi è il principio della cosiddetta “doppia conforme”. Quando i giudici di primo e secondo grado arrivano alla medesima conclusione sulla ricostruzione dei fatti, il potere di controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza è più ristretto. La Corte non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la presenza di vizi logici o giuridici palesi. In questo caso, la valutazione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e priva di vizi.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente una semplice riproposizione dei motivi già respinti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché la droga fosse destinata allo spaccio, basandosi su due elementi chiave:
1. Elementi fattuali: la presenza di oggetti tipicamente utilizzati per il confezionamento (bilancini e bustine).
2. Dato ponderale: la quantità di sostanza, pari a 36 dosi, ritenuta non compatibile con un uso esclusivamente personale.
La difesa non ha contestato efficacemente questi punti, rendendo il proprio ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’elevata specificità dei motivi, che devono dialogare criticamente con la sentenza che si intende impugnare, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La difesa si è limitata a riproporre questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio?
I giudici hanno basato la loro decisione su specifici elementi fattuali, come la presenza di oggetti atti al confezionamento (due bilancini di precisione e quindici bustine) e il dato ponderale della sostanza, corrispondente a 36 dosi, ritenuti indicatori della finalità di spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, av sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del T Ragusa di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/ (detenzione di quattro piante di marijuana, di materiale per la coltivazione sfusa per oltre nove grammi, di due bilancini di precisione e quindici bustine i per il confezionamento, per un quantitativo complessivo di 36 dosi, in Comi 4/11/2015);
vista la memoria successiva con motivi nuovi, con i quali il difensore ha rip sviluppato con il secondo motivo (art. 131 bis cod. pen); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, co perché proposto per motivi con i quali sono state proposte questioni congruament dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato il necessario confro esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, con riferimento alla destinazione ritenuta in base a specifici elementi fattuali (presenza di oggetti atti al co dato ponderale) e al bisogno di pena, ricollegato al medesimo dato ponderale (sul essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/ 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; vizio motivazionale deducibile, in caso dì doppia conforme, sez. 5, n. 48050 de S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, COGNOME, Rv. 284517-01; sulla negata applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 15/9/2021, COGNOME, Rv. 281922-01); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (C 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024