Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai mezzi di impugnazione è un diritto fondamentale, ma è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un atto di appello possa condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema e impone alle parti di formulare critiche precise e circostanziate.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale un individuo veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione e dodicimila euro di multa per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990).
La sentenza veniva confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia. Contro quest’ultima decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente argomentato le ragioni della conferma della condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: l’aspecificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato dalla difesa si limitava a una critica generica e indistinta, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello.
Di conseguenza, oltre a non poter esaminare il merito della questione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico non può essere Accolto
La Corte ha spiegato che il motivo di censura si traduceva in una “lamentela del tutto generica ed indistinta”. L’imputato, nel suo ricorso, evocava principi astratti senza però collegarli in modo specifico al procedimento in esame e alle considerazioni effettivamente svolte dalla Corte d’Appello. Mancava una “puntuale e specifica indicazione” dei motivi di gravame che, a suo dire, non sarebbero stati esaminati dai giudici di secondo grado.
La Cassazione ha sottolineato che una semplice lettura della sentenza impugnata smentiva questa affermazione, poiché la Corte territoriale aveva confermato la condanna con una motivazione “congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta”. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione di appello. In assenza di tale specificità, l’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Declaratoria di Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente lamentare genericamente una carenza di motivazione, ma è necessario argomentare punto per punto, dimostrando dove e perché il giudice di merito abbia errato. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la definitività della condanna, ma anche un onere economico aggiuntivo, rappresentato dalle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000, è legittima quando non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico. La difesa si è limitata a una lamentela generica e indistinta sulla motivazione della sentenza d’appello, senza indicare in modo puntuale e specifico quali motivi non sarebbero stati esaminati.
Cosa si intende per ricorso ‘aspecifico’ in questo contesto?
Per ricorso aspecifico si intende un atto di impugnazione che evoca principi astratti senza un riferimento concreto al caso specifico, alle argomentazioni della corte territoriale e senza una chiara indicazione dei punti della sentenza che si contestano e delle ragioni giuridiche della contestazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
M0133/AZIONE
Con sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa, per il reato di cui all’ art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
In motivo di censura si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, che evoca principi astrattamente condivisibili ma senza alcuno specifico riferimento al procedimento e alle considerazioni colà svolte dalla Corte territoriale, e senza alcuna puntuale e specifica indicazione circa i motivi di gravame che non sarebbero stati esaminati dal Giudice dell’appello, affermazione smentita dalla semplice lettura della sentenza impugnata che con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta ha confermato la condanna del ricorrente.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consiglt GLYPH nsore
Il Presidente