Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile per genericità dei motivi, una delle ragioni più comuni di rigetto delle impugnazioni. Quando un ricorso non dialoga con la sentenza che intende criticare, la sua sorte è segnata sin dal principio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di disturbo della quiete pubblica. Un individuo, con il suo comportamento, creava disagio ai passanti e agli esercenti di attività commerciali. L’intervento di un pubblico ufficiale, finalizzato a ripristinare l’ordine, scatenava la reazione dell’uomo, che gli rivolgeva plurime minacce. Per questa condotta, l’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale).
Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione era stato redatto in modo tale da non poter essere nemmeno esaminato nel suo contenuto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni sulla genericità del ricorso inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha qualificato il ricorso come “generico”. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si limitava a una doglianza astratta, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato le ragioni della condanna, descrivendo la condotta minacciosa tenuta dall’imputato nei confronti del pubblico ufficiale.
Il ricorrente, invece di contestare punto per punto tali motivazioni, ha presentato un ricorso che ignorava completamente le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile se manca una correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, non basta lamentarsi di una sentenza; è necessario spiegare perché, secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti hanno sbagliato, partendo proprio da ciò che loro hanno scritto.
La questione del trattamento sanzionatorio
Un altro aspetto rilevante toccato dall’ordinanza riguarda la pena inflitta. La Corte ha osservato che nel precedente grado di giudizio (l’appello), non era stato sollevato alcun motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, ogni censura su questo punto, anche se generica, era da considerarsi inammissibile in sede di legittimità. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione doglianze che dovevano essere formulate dinanzi alla Corte d’Appello.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso non è un mero esercizio formale, ma richiede un’analisi critica e dettagliata della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato.
Per gli operatori del diritto, questa decisione riafferma la necessità di un approccio rigoroso e specifico nella stesura degli atti di impugnazione. Per i cittadini, sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti, in grado di trasformare le ragioni del cliente in motivi di ricorso giuridicamente validi e specifici, capaci di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici. L’imputato non ha contestato specificamente le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una critica vaga che non si confrontava con la decisione impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 3.000 euro.
Era possibile contestare la pena in Cassazione in questo caso?
No, non era possibile. La Corte ha specificato che nessuna obiezione riguardante la pena (il trattamento sanzionatorio) era stata sollevata nel precedente grado di appello. Pertanto, la questione non poteva essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente che rivolgev plurime minacce al pubblico ufficiale intervenuto per impedire che COGNOME continuasse a creare disturbo ai passanti e agli esercenti le attività commerciale;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
osservato che nessun motivo di gravame era stato formulato in sede di appello quanto al trattamento sanzionatorio, circostanza che fa ritenere indeducibile in sede di legittimità censura, seppur generica, in merito alla determinazione della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.