Ricorso Inammissibile: La Genericità dei Motivi e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve seguire regole precise per essere considerato valido. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile per genericità dei motivi, una questione fondamentale che può determinare l’esito di un procedimento senza neanche entrare nel merito della vicenda. Questo principio sottolinea che non basta dissentire da una sentenza; è necessario contestarla punto per punto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, alla guida di un veicolo, non si era fermato all’alt intimatogli dalle forze dell’ordine. Ne era scaturito un inseguimento durante il quale l’uomo aveva posto in essere una condotta di guida pericolosa, mettendo a rischio non solo la circolazione stradale ma anche l’incolumità degli agenti che lo inseguivano a bordo di motociclette. La sua fuga si era conclusa solo quando era entrato in collisione con un’altra autovettura della polizia, intervenuta in ausilio dei colleghi. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, descrivendo dettagliatamente questi eventi nella motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione dei fatti, ma in un vizio procedurale dell’atto di impugnazione stesso: la sua genericità. Gli Ermellini hanno evidenziato come il ricorso non si confrontasse in modo critico e specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a censure astratte senza contestare la ricostruzione della condotta pericolosa e la dinamica dell’inseguimento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione è considerata inammissibile quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella sentenza che si intende contestare. In altre parole, l’appellante non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve analizzarle e smontarle con critiche precise e pertinenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché la condotta dell’imputato integrasse il reato di resistenza, basandosi sulla fuga, sulla guida pericolosa e sullo scontro finale. Il ricorso, invece, non ha affrontato questi punti, cadendo nel vizio di ‘aspecificità’. Come ricordato dalla stessa Corte citando un precedente, l’atto di impugnazione deve dialogare con la sentenza impugnata, non può essere un monologo slegato dal contesto processuale. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso un esercizio sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo: l’impugnazione di una sentenza è un’attività tecnica che richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario costruire un’argomentazione legale solida che attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione precedente. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea, quindi, l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di redigere atti conformi ai requisiti di specificità richiesti dalla legge per evitare una chiusura prematura del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i motivi presentati non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, mancando quindi una correlazione tra le critiche mosse e la decisione del giudice precedente.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme alla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere specifico?
Significa che l’atto di impugnazione deve individuare con precisione le parti della sentenza che si contestano e spiegare dettagliatamente le ragioni giuridiche o fattuali per cui si ritengono errate, instaurando un confronto diretto con il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen. risulta generico nella parte in cui non si confronta con la decisione Corte di appello che ha dato conto della condotta posta in essere dal ricorrente al momento della intimazione dell’alt e del pericolo creato alla circolazione ed alle moto con verbalizzanti lo inseguivano, fermandosi solo allorché collideva con l’autovettura del person di polizia intervenuta in ausilio dei colleghi;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.