Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta questi criteri, come dimostra la recente ordinanza n. 4989 del 2024. Questo provvedimento offre un chiaro esempio di come la genericità e la riproduttività delle censure portino inevitabilmente al rigetto dell’appello, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Messina, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si fondava principalmente su due doglianze:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. Una presunta erronea determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente sosteneva che la sua condotta avesse una scarsa offensività e che la pena inflitta fosse eccessiva. Tuttavia, la sua difesa si è scontrata con le solide argomentazioni già espresse dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che l’appello non aveva i requisiti minimi per essere discusso. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e tecniche, evidenziando le carenze strutturali dell’impugnazione.
Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è che entrambi i motivi di ricorso erano generici e riproduttivi di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi e specifici argomenti di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio rende l’appello privo di quella specificità richiesta dalla legge.
L’Abitualità della Condotta come Ostacolo all’Art. 131-bis
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, la Corte ha sottolineato un punto cruciale. La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio valorizzando l'”abitualità” della condotta del reo, basandosi sui suoi precedenti specifici. Il ricorrente, nel suo appello, ha criticato solo la parte della decisione relativa alla scarsa offensività, tralasciando di contestare in modo specifico l’accertamento sull’abitualità. Poiché l’abitualità è una condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis, la mancata confutazione di questo punto ha reso il motivo di ricorso inefficace.
Precedenti Penali e Minimo Edittale
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena, è stato giudicato infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già chiarito due aspetti: la pena era stata fissata nel minimo previsto dalla legge e la negazione delle attenuanti generiche era ampiamente giustificata dai rilevanti e specifici precedenti penali dell’imputato. Anche in questo caso, il ricorso si è rivelato una sterile ripetizione di argomenti già confutati.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni del giudice precedente. Presentare un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La decisione insegna che per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure precise, che attacchino specificamente i punti logico-giuridici della decisione che si intende contestare, dimostrando un errore di diritto o un vizio di motivazione concreto e non solo un generico dissenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello aveva accertato l’abitualità della condotta del ricorrente, basandosi sui suoi precedenti penali specifici. L’abitualità è una condizione che impedisce l’applicazione di tale beneficio, e il ricorrente non ha contestato efficacemente questo punto nel suo appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pe generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato l’abitualità della condotta in considerazione dei precedenti specifici, cirocostan che non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente che si soffermato a criticare la sola parte della decisione che ha escluso la sussistenza della scar offensività della condotta;
ritenuto che il motivo con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine all determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a osservare come la quantificazione della pena si fosse stata individuata nel minimo edittale, h valorizzato i rilevanti precedenti penali anche specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.