Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che deve rispettare precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non basta ripetere le stesse argomentazioni già presentate nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di contestazione riguardava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica, prevista dall’articolo 62, n. 6, del codice penale. L’imputato, tramite la sua difesa, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare questo punto, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella loro valutazione. Tuttavia, le argomentazioni proposte non introducevano elementi di novità, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, se l’attenuante dovesse essere concessa o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici supremi, il ricorso mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “critica puntuale”. La Cassazione ha spiegato che un ricorso non può essere una mera riproduzione dei motivi d’appello. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello è sbagliata, illogica o contraddittoria, confrontandosi direttamente con le argomentazioni in essa contenute.
Nel caso specifico, le doglianze difensive sono state giudicate “meramente riproduttive” di censure già esaminate e rigettate dai giudici di merito con argomenti logici e giuridici corretti. Il ricorso non ha confutato la complessità delle argomentazioni della sentenza d’appello, risultando così generico e privo della necessaria specificità. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza sul punto, sottolineando come questa regola sia fondamentale per garantire la funzione propria del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La preparazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’analisi approfondita e critica della decisione che si contesta. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione dei giudici; è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico che sorregge quella conclusione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: oltre alla conferma della condanna, si aggiungono le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve quindi da monito: la via del ricorso deve essere percorsa con rigore tecnico e argomentativo, altrimenti si rischia non solo di non ottenere il risultato sperato, ma anche di aggravare la propria posizione economica.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In pratica, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una critica puntuale e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo di ricorso non fa altro che ripetere le stesse lamentele (doglianze) già sollevate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice d’appello le ha respinte. Un ricorso efficace deve, invece, spiegare perché il ragionamento del giudice precedente è errato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4962  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimen dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei requisiti di sp previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto difetta di un puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello stati accolti;
che, invero, le doglianze difensive risultano meramente riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 95 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673), dai giudici del merito (si vedano, in particol pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.