Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Appelli Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità delle motivazioni possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel diritto processuale penale e serve a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto specifiche e non su mere e ripetitive lamentele. Analizziamo la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte di Appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione. L’oggetto del contendere non era una complessa ricostruzione dei fatti o una violazione di legge sostanziale, ma una richiesta più circoscritta: il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. In particolare, il ricorrente si trovava nella condizione di recidiva qualificata, una circostanza che la Corte d’Appello aveva ampiamente e analiticamente motivato nel confermare la sentenza di primo grado.
Il ricorso, quindi, si basava su un’istanza subordinata già avanzata nel precedente grado di giudizio, senza però introdurre specifici motivi di critica contro la dettagliata argomentazione dei giudici d’appello sulla recidiva.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: un ricorso è inammissibile quando è proposto in maniera generica e si rivela manifestamente infondato. In questo caso, la Corte ha ritenuto che l’appello non superasse la soglia minima di specificità richiesta dalla legge.
La condanna del ricorrente non si è limitata alla sola declaratoria di inammissibilità. Come previsto dal codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è sintetica ma estremamente chiara. I giudici hanno osservato che il ricorso era ‘genericamente proposto’ e ‘manifestamente infondato’. La ragione principale risiede nel fatto che la Corte di Appello aveva già condotto un ‘analitico esame sulle pregnanti ragioni della recidiva qualificata’. Di fronte a una motivazione così solida e dettagliata, il ricorrente si è limitato a riproporre una mera istanza per le attenuanti, senza muovere una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata.
In sostanza, non è sufficiente chiedere nuovamente qualcosa che è già stato negato con valide argomentazioni; è necessario spiegare perché quelle argomentazioni sarebbero errate in punto di diritto. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto processuale inutile, che non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la difesa tecnica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specificità. Non è una sede per riproporre le stesse istanze dei gradi di merito, ma un giudizio di legittimità dove si devono contestare specifici vizi della sentenza impugnata.
Quando una corte inferiore fornisce una motivazione approfondita, come nel caso della recidiva qualificata, l’onere dell’appellante è quello di smontare punto per punto quella motivazione, evidenziandone eventuali errori logici o giuridici. Un appello generico, che ignora le ragioni della decisione precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve quindi da monito sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto genericamente proposto e manifestamente infondato. L’atto si limitava a riproporre una richiesta di attenuanti generiche senza contestare in modo specifico e analitico le solide motivazioni della sentenza d’appello sulla recidiva qualificata.
Cosa significa ‘recidiva qualificata’ in questo contesto?
Indica la condizione giuridica dell’imputato che ha commesso un nuovo reato dopo una precedente condanna, in presenza di circostanze aggravanti specifiche. La Corte d’Appello aveva fornito ragioni pregnanti per il suo riconoscimento, e il ricorso non le ha efficacemente contestate.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 23/12/1975
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, r alla mera subordinata istanza di attenuanti generiche prevalenti avanzata in ap presenza di una analitico esame sulle pregnanti ragioni delle recidiva qualificata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2024