Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti alla critica delle sentenze
Presentare un appello in Cassazione richiede requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha chiarito nuovamente che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di impugnazione sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra una critica legale pertinente e una mera richiesta di riesame dei fatti.
Il caso: dal tentato furto al ricorso in Cassazione
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di tentato furto in abitazione. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenendo ingiusta tale decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione di tali attenuanti.
I motivi del ricorso: una critica generica
Il fulcro dell’impugnazione riguardava la valutazione della Corte d’Appello. Secondo i ricorrenti, la motivazione con cui erano state negate le attenuanti generiche era insufficiente. La Corte di merito aveva basato la sua scelta sui numerosi precedenti penali degli imputati e sull’assenza di elementi positivi da poter valorizzare. I ricorrenti, nel loro atto, si erano limitati a definire tale argomentazione ‘non condivisibile’, sostenendo che la concessione delle attenuanti avrebbe permesso di adeguare la pena al ‘reale disvalore del fatto’. Tuttavia, questa linea difensiva non offriva una critica puntuale e giuridicamente fondata alla logica della sentenza, ma si risolveva in una richiesta di diversa valutazione, non permessa in sede di legittimità.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto ‘patentemente generico’. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’atto di impugnazione non contenesse un’effettiva critica al provvedimento, ma si limitasse a riportarne la motivazione per poi contestarla in modo del tutto assertivo e apodittico.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti. Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno individuato un vizio logico o una violazione di legge nella decisione della Corte d’Appello, ma hanno semplicemente proposto una lettura alternativa e più favorevole dei fatti. Questo approccio, che sollecita un ‘alternativo apprezzamento di merito’, è estraneo ai compiti della Cassazione. Di conseguenza, riscontrando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, la Corte ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
La decisione sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, non è sufficiente manifestare dissenso verso una sentenza. È necessario articolare una critica precisa, tecnica e argomentata, che metta in luce le specifiche violazioni di legge o i vizi logici che inficiano il provvedimento. In assenza di tali elementi, l’impugnazione si rivela un’inutile perdita di tempo e risorse, con conseguenze economiche negative per chi la propone.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘patentemente generico’ perché non conteneva una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Si limitava a esprimere dissenso e a richiedere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti che denotano colpa nel proponente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche basandosi sui numerosi precedenti penali degli imputati e sull’assenza di qualsiasi elemento fattuale che potesse essere valutato favorevolmente a loro discolpa.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4695  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto abitazione;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato la violazione della legge penale il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è patentemente generico in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), essendosi limitato a riportarne la motivazione (che ha argomentato sulla scorta dei plurimi precedenti penali degli imputati e sull’assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento) e, nel resto, dedurne in maniera del tutto assertiva il difetto di specificità e a rappresentare irritualmen questa sede di legittimità come l’argomentazione della Corte di merito non sia «condivisibile, i quanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe consentito di adeguare la condotta al reale disvalore del fatto», richiamando (sempre apoditticamente) la condotta degli imputati nell’immediatezza, ossia sollecitando un a ltern ativo apprezzamento di merito non consentito;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente