Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia Appelli Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento se privo di una critica specifica e argomentata avverso la sentenza impugnata. Questo principio è fondamentale per comprendere la logica del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Caso in Esame: Occupazione Illecita e Appello in Cassazione
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro difese si basavano su due principali argomenti: il presunto “stato di necessità” che li avrebbe spinti all’azione e la “particolare tenuità del reato”, una causa di non punibilità prevista dal nostro ordinamento. Sostenevano, in pratica, di aver agito spinti da un bisogno impellente e che, in ogni caso, il fatto commesso fosse di così lieve entità da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, gli avvocati si sono limitati a riproporre le stesse tesi, senza muovere una critica puntuale e specifica contro le ragioni per cui il giudice precedente le aveva rigettate. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve invece assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”, individuando gli specifici errori di diritto commessi dal giudice di merito.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte non si è limitata a una declaratoria di inammissibilità puramente formale, ma ha anche richiamato le ragioni di merito che la Corte d’Appello aveva correttamente esposto.
Lo Stato di Necessità e l’Occupazione Stabile
Per quanto riguarda lo stato di necessità, la sentenza impugnata aveva già chiarito che non sussistevano gli elementi costitutivi di tale scusante. L’azione dei condannati, infatti, non era finalizzata a fronteggiare un pericolo temporaneo, ma mirava a un’occupazione stabile e duratura. Questo contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza, che richiedono un nesso di immediatezza e transitorietà tra il pericolo e la condotta illecita.
La Particolare Tenuità del Reato e i Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su tre elementi chiave:
1. La natura permanente dell’illecito: l’occupazione non è stata un episodio istantaneo.
2. La considerevole durata dell’occupazione: un fattore che aggrava l’offesa.
3. La personalità degli imputati: entrambi avevano precedenti penali, un elemento che la legge considera ostativo alla concessione di questo beneficio.
Queste considerazioni, già presenti nella sentenza di secondo grado e non specificamente contestate nel ricorso, hanno reso inevitabile la decisione della Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese di merito. È necessario un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici. La mancanza di specificità trasforma l’appello in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro per ciascun ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si è risolto in una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Per quale motivo non è stato riconosciuto lo stato di necessità ai ricorrenti?
Lo stato di necessità non è stato riconosciuto perché la loro condotta era finalizzata a un’occupazione stabile e non temporanea, una condizione che contrasta con i principi giurisprudenziali che regolano tale causa di giustificazione.
Cosa ha impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione della particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della natura permanente dell’illecito, della sua considerevole durata e della personalità degli imputati, i quali avevano diversi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TERLIZZI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a OSTUNI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi del ricorso, sullo stato di necessità e sulla particolare tenuità del reato, non sono deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si vedano le pagine 3 e 4, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell’invocata scusante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un’occupazione stabile e non temporanea, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati;
inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda pagina 4, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva come la natura permanente dell’illecito, la considerevole durata dell’occupazione e la personalità degli imputati, che annoverano diversi precedenti penali, non consentano la valutazione del fatto in temini di particolare tenuità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.