Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Genericità dell’Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di un atto di impugnazione generico e ripetitivo. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla tempestività delle condotte riparatorie e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti di Causa
Un imputato, dopo essere stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di ricorrere in Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 162-ter del codice penale, per avvenuta condotta riparatoria. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel non considerare estinto il reato a seguito dell’offerta di risarcimento del danno.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto questa tesi, confermando la decisione del primo giudice. La motivazione della Corte territoriale si basava su due punti chiave: in primo luogo, l’offerta risarcitoria era stata presentata in ritardo, dopo che il dibattimento era già stato aperto; in secondo luogo, la persona offesa aveva comunque rifiutato tale offerta.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della richiesta, ma si sono fermati a un’analisi preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da due vizi insanabili: la genericità e la natura indeducibile delle censure mosse.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Questa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, svuota il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo un mero atto apparente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica puntuale e ragionata della sentenza di secondo grado, evidenziando gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice precedente. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella decisione impugnata, esso è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo completo e logico perché l’offerta risarcitoria non potesse condurre all’estinzione del reato: era tardiva. Il giudice di primo grado aveva correttamente respinto una richiesta di legittimo impedimento della difesa e dichiarato aperto il dibattimento. Qualsiasi offerta successiva a quel momento era da considerarsi fuori tempo massimo. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione esauriente e non scalfita dalle generiche lamentele del ricorrente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque affronti un percorso giudiziario: la forma è sostanza. Un’impugnazione, per avere successo, deve essere specifica e mirata. Non basta avere ragione nel merito, è necessario articolare le proprie difese in modo tecnicamente corretto, criticando specificamente i punti della decisione che si ritiene errata. La mera ripetizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna a sanzioni economiche. Inoltre, la vicenda sottolinea l’importanza della tempestività delle condotte riparatorie: per beneficiare dell’estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter c.p., il risarcimento deve avvenire entro precisi limiti temporali, la cui violazione ne pregiudica l’efficacia.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Un’offerta di risarcimento tardiva può portare all’estinzione del reato?
No, secondo questa ordinanza, un’offerta risarcitoria presentata dopo l’apertura del dibattimento è considerata tardiva e non è idonea a produrre l’effetto estintivo del reato previsto dall’articolo 162-ter del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di-NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata dichiarazione, in primo grado, di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. per le condotte riparatorie, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e nel contempo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello ha compiutamente motivato sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato, chiarendo, a pagina 4 della sentenza impugnata, come il giudice di primo grado abbia correttamente deciso di disattendere una richiesta di legittimo impedimento della difesa e di dichiarare l’apertura del dibattimento, valutando dunque come tardiva l’offerta risarcitoria e come in ogni caso, ad abudantiam, tale offerta sia stata rifiutata dalla parte offesa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.