Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LICODIA EUBEA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nel rispettivo -interesse di NOME e NOME COGNOME; rilevato che, con unico motivo si contesta la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., per la presenza di più persone riunite;
ritenuto che tale motivo è sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sia volto prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatoria, non consentita in sede di sindacato di legittimità/ in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (in particolare, a pagina 4 si dà atto della contemporanea presenza di padre e figlio, riferita dalle persone offese), non sono indicati gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.