Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Vizio di Genericità
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di un atto generico e indeterminato. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità dei motivi non è un mero cavillo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Il Contesto del Ricorso: L’Aggravante delle Persone Riunite
Il caso trae origine da un ricorso presentato da due congiunti, padre e figlio, contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per un reato contro il patrimonio. Il punto centrale della loro difesa in Cassazione era la contestazione di una specifica circostanza aggravante: quella prevista per il reato commesso da più persone riunite. Secondo i ricorrenti, tale aggravante non sussisteva.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro:
1.  Genericità e Indeterminatezza: Il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adeguatamente argomentato, rendendo il loro appello vago.
2.  Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: I giudici hanno rilevato che, invece di evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, il ricorso mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. La Corte d’Appello, infatti, aveva logicamente motivato la presenza dell’aggravante basandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, che avevano confermato la presenza simultanea di padre e figlio.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha sottolineato che il proprio ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un “sindacato di legittimità”. Ciò significa che il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non ricostruire i fatti. Il ricorso, mancando di indicare gli elementi specifici su cui si fondava la censura, non ha permesso alla Corte di esercitare il proprio controllo. L’atto difensivo si è limitato a prefigurare una “lettura alternativa delle fonti di prova”, ignorando la motivazione logica e coerente della sentenza d’appello.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa. I ricorrenti non solo hanno visto la loro condanna diventare definitiva, ma sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: le impugnazioni devono essere formulate con precisione chirurgica, attaccando specifici punti della motivazione del giudice precedente con argomenti pertinenti al giudizio di legittimità. La semplice insoddisfazione per l’esito del processo non è sufficiente per ottenere una revisione dalla Corte di Cassazione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché era generico e indeterminato, non specificando in modo chiaro e puntuale i motivi di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione, come richiesto dal codice di procedura penale.
Cosa significa che il ricorso proponeva una ‘lettura alternativa delle fonti probatoria’?
Significa che i ricorrenti non hanno contestato un errore di diritto della sentenza, ma hanno cercato di convincere la Cassazione a interpretare le prove (come le testimonianze) in modo diverso da come aveva fatto la Corte d’Appello. Questo tipo di valutazione nel merito è precluso alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33578  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LICODIA EUBEA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nel rispettivo -interesse di NOME e NOME COGNOME; rilevato che, con unico motivo si contesta la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., per la presenza di più persone riunite;
ritenuto che tale motivo è sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sia volto prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatoria, non consentita in sede di sindacato di legittimità/ in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (in particolare, a pagina 4 si dà atto della contemporanea presenza di padre e figlio, riferita dalle persone offese), non sono indicati gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.