Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza un esame nel merito, a causa della sua formulazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da due imputati, condannati in appello per il reato di ricettazione, poiché i motivi addotti erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e rigettate nel grado precedente. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità e concretezza nei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna per Ricettazione
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di cui all’art. 648 del codice penale (ricettazione), hanno proposto ricorso per Cassazione. Il loro unico motivo di doglianza si basava su una presunta “illogicità manifesta della motivazione” della sentenza di secondo grado. Sostanzialmente, contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti che avevano portato alla loro condanna, in particolare riguardo alla prova della condotta concorsuale e all’elemento soggettivo del reato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma incisiva, ha stroncato sul nascere le pretese dei ricorrenti. I giudici hanno stabilito che il ricorso era fondato su argomenti che si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, gli imputati non hanno presentato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse identiche tesi. Per questo motivo, il ricorso è stato considerato non specifico, ma soltanto apparente, e quindi dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Riproporre semplicemente le stesse questioni già valutate e motivatamente respinte dal giudice del merito non costituisce un valido motivo di ricorso. 
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già disatteso tali motivi sulla base di “logiche argomentazioni”, come si evinceva dalle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Queste argomentazioni riguardavano sia la prova della partecipazione congiunta al delitto presupposto, sia l’accertamento dell’intenzionalità (elemento soggettivo). Poiché i ricorrenti non hanno mosso contestazioni specifiche a queste logiche argomentazioni, ma le hanno semplicemente ignorate riproponendo le proprie tesi, il loro ricorso è risultato privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Pertanto, chi ricorre deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e sviluppare una critica mirata e pertinente. La mera riproposizione di argomenti già vagliati porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) degli argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e meramente apparenti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è non specifico quando omette di svolgere una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse difese già presentate in precedenza senza contestare le ragioni della decisione del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33563  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di illogicità manifesta della motivazione, posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che tali motivi sono stati già puntualmente disattesi dalla Corte di merito sulla base di logiche argomentazioni, relative, in particolare, alla prova della condotta concorsuale rispetto al delitto presupposto, nonché in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.