Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4549/2024, ha nuovamente affrontato il tema del ricorso inammissibile, un esito processuale che si verifica quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti di legge. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso, se formulato in maniera generica, non può essere esaminato nel merito, con conseguenze significative per l’imputato. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una condanna per furto aggravato, ma i principi espressi hanno una valenza generale per tutta la procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Verona per i reati di cui agli artt. 624 bis (furto in abitazione) e 625 (circostanze aggravanti) del codice penale. La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena in un anno e due mesi di reclusione e trecento euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era incentrato su un presunto vizio di motivazione, in particolare sull’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello circa la possibile sussistenza di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la sua genericità. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a lamentare in modo vago un’omissione da parte della Corte territoriale, senza però articolare la censura in termini sufficientemente dettagliati. Non basta, infatti, proporre una tesi difensiva alternativa a quella accolta nella sentenza impugnata. È necessario indicare con precisione le carenze, le omissioni o le illogicità del ragionamento seguito dal giudice precedente, dimostrando come queste abbiano influito negativamente sulla decisione.
I Requisiti di Specificità dell’Appello
La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere una ‘precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto’ da sottoporre a verifica. Un ricorso che si limita a una critica generica e astratta della sentenza impugnata non adempie a questa funzione. L’atto di impugnazione deve essere una critica mirata e specifica, capace di individuare il punto del provvedimento che si contesta e di esporre le ragioni per cui lo si ritiene errato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Corte è chiara: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si può riesaminare l’intera vicenda. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo motivo, chi ricorre deve ‘guidare’ la Corte, indicando in modo specifico e puntuale dove risiedono gli errori. Un’impugnazione che si limita a dolersi genericamente di una presunta ingiustizia, senza confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non può essere accolta. L’inammissibilità, in questi casi, è una conseguenza diretta della violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione solida, che evidenzi le specifiche falle logico-giuridiche del provvedimento. In caso contrario, il rischio è non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. L’imputato si era limitato a lamentare l’omessa valutazione di una causa di proscioglimento senza articolare la critica in termini dettagliati e specifici, ovvero senza indicare precise carenze o illogicità nella motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa deve contenere un ricorso per Cassazione per essere considerato ammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso per Cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, indicando specifiche carenze, omissioni argomentative o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4549  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 18 giugno 2019, ha ridetermiNOME in anni uno e mesi due di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis e 625 cod. pen..
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3.  Il ricorso è generico.
Il ricorrente si limita a dolersi dell’omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati.
Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.