Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non costituiscono una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere questioni già affrontate. Questo caso, riguardante la vendita di prodotti contraffatti, diventa un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti per poter accedere a un giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Vendita di Merce Illegale
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile della detenzione a scopo di vendita di prodotti di abbigliamento contraffatti. Le prove a sostegno della condanna erano significative: l’imputato non possedeva alcuna autorizzazione per la vendita di abbigliamento e, fatto ancora più rilevante, la merce illegale era occultata in un apposito scomparto ricavato nel bancone di un bar. Tale nascondiglio era finalizzato a mostrare e vendere i capi, presenti peraltro in quantità considerevole.
Lo Svolgimento del Processo e il Ricorso in Cassazione
Dopo la conferma della condanna in secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di colpevolezza. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno immediatamente riscontrato una criticità fondamentale negli argomenti difensivi. Il ricorso, infatti, non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte di merito.
La Decisione della Corte: la Regola del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata. Non è sufficiente una semplice riproposizione delle doglianze già sollevate in appello.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati erano soltanto apparenti, in quanto non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata. La sentenza della Corte d’Appello, al contrario, era ben motivata. Aveva sottolineato elementi di fatto decisivi, come l’assenza di autorizzazione alla vendita e, soprattutto, l’esistenza di uno scomparto segreto per nascondere la merce illegale, elementi che provavano in modo inequivocabile la destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti. Ripetere le stesse difese senza contestare specificamente questo ragionamento rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. Un ricorso che si limita a una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello è destinato all’inammissibilità. Ciò comporta non solo la definitività della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità che richiede argomentazioni giuridiche precise e mirate contro le specifiche ragioni della sentenza impugnata.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, è fondato su motivi non specifici che si limitano a ripetere argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla corte di merito, senza assolvere a una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli d’appello?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre meccanicamente le stesse identiche lamentele e argomentazioni già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza che intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4459  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base de giudizio di responsabilità, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors Considerato in particolare che il Giudice di appello motivando in ordine alla destinazione al vendita dei prodotti contraffatti alla p.5 della sentenza impugnata sottolinea l’asse dell’autorizzazione alla vendita di abbigliamento cortestualmente alla presenza di un apposito scomparto del bancone del bar adibito a nascondiglio della merce illegale finalizzato alla vision e alla vendita della suddetta, tra l’altro presente in quantità considerevoli;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna contestazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
Il onsigliere NOME
Il Presidente