Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede specificità e una critica puntuale alla sentenza impugnata. Non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Con l’ordinanza n. 4418 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni di legittimità.
I fatti del caso
Tre individui, condannati dalla Corte di Appello di Milano, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti. In primo luogo, due dei ricorrenti contestavano il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, ritenendo che non sussistessero le condizioni di fatto per la sua applicazione. In secondo luogo, tutti e tre lamentavano l’eccessività della pena, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati in giurisprudenza riguardo ai limiti del giudizio di legittimità.
Le motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
La ripetitività dei motivi come causa di inammissibilità
Riguardo alla contestazione sull’aggravante della minorata difesa, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In mancanza di questa critica, il motivo di ricorso viene considerato non specifico, ma solo apparente, e quindi inammissibile. I ricorrenti, in sostanza, hanno omesso di svolgere la funzione tipica dell’impugnazione di legittimità: censurare i vizi logico-giuridici della decisione di secondo grado.
La discrezionalità del giudice sulla quantificazione della pena
In merito alla presunta eccessività della pena, la Corte ha ribadito un principio cardine: la graduazione della pena è una valutazione di merito che rientra nella piena discrezionalità del giudice. Questo potere discrezionale, esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo), non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione, rendendo la doglianza manifestamente infondata e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza i paletti del giudizio di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione vada oltre la mera riproposizione di argomenti già esaminati. È necessario un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone specifici vizi di legittimità. Allo stesso modo, le censure relative alla quantificazione della pena hanno scarse possibilità di successo se non dimostrano una palese illogicità nel ragionamento del giudice di merito, la cui discrezionalità in materia resta sovrana.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera e acritica ripetizione di quelli già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, mancando così di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena stabilita da un altro giudice?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare questa decisione, a meno che la motivazione fornita dal giudice di merito non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO .
Letti i ricorsi di NOME, NOME, NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME e COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione, in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (in particolare si veda 5 sulla esistenza delle condizioni di fatto tali da integrare la minorata difesa) e puntualm disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solt apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME e COGNOME, e il motivo di ricorso NOME COGNOME che contestano l’eccessività della pena dovuta dalla mancata concessione della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzion previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in part pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Il Presidente