Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4062  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la condanna, disposta dal giudice di prime cure, ad anni due, mesi quattro, di reclusione ed eur 460,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n.2, 6 c.p.
2.11 ricorso lamenta vizio di motivazione con riferimento all’erronea valutazione della pro di responsabilità dell’imputato, violazione di legge con riguardo all’art. 168-bis c.p. e all n.4 c.p.
Tutti i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in dogli con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solta apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801)
Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logi giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto.
3.1. La penale responsabilità viene infatti confermata sulla scorta delle risultanze d accertamenti operati dai Carabinieri giunti sul luogo, delle dichiarazioni rese dal testim nonché delle ispezioni effettuate nell’abitazione da cui era stato visto il NOME darsi all (p.4-5).
Si tratta di elementi indiziari che hanno consentito alla Corte territoriale di ricostr modo logico, coerente e motivato, la penale responsabilità del NOME.
3.2. Altresì motivato è il diniego di ammissibilità alla messa alla prova, tenuto conto precedenti penali a carico del prevenuto, sintomatici dell’abitualità nella commissione di r contro il patrimonio (p.5-6) e della inadeguatezza del programma proposto anche in relazione all’assenza di condotte riparatorie.
3.3. Infine, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c. giudice distrettuale, nell’escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il v dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurispruden legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di special tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, m anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza d sottrazione della “res”, (nella specie, il danneggiamento della finestra), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia entrambi i ricorrenti chiedono un rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e di parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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