Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza della specificità nei motivi di appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici, critici e confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata. Un’impugnazione generica, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni senza attaccare il nucleo logico della sentenza precedente, è destinata al fallimento, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Foggia per la cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente contestava l’affermazione di responsabilità basata sulla presunta sufficienza di un narcotest per dimostrare la natura stupefacente della sostanza ceduta, ritenendo tale prova non adeguata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ovvero se il narcotest fosse o meno una prova sufficiente. Al contrario, ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni puramente procedurali. Secondo i giudici, i motivi presentati erano ‘manifestamente infondati’ per diverse ragioni:
1. Genericità: Le doglianze erano formulate in modo generico e astratto.
2. Mancanza di Confronto: Il ricorso non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
3. Assenza di Critica Specifica: Mancava una critica puntuale e argomentata delle ragioni che avevano portato il giudice di secondo grado a confermare la condanna.
La Corte ha evidenziato come il ragionamento del giudice d’appello fosse coerente con le risultanze processuali, e non apparisse né illogico né contraddittorio. L’impugnazione, invece, si era dimostrata sterile, non riuscendo a scalfire la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
Le Motivazioni: la Funzione del Ricorso e le Conseguenze della sua Genericità
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando anche una sentenza delle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). Il principio è chiaro: il ricorso non può essere una mera riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una ‘analisi censoria’ degli argomenti del giudice. Deve, in altre parole, spiegare perché e dove la sentenza precedente ha sbagliato.
Quando un ricorso manca di questa specificità, viene meno alla sua stessa funzione. La Corte ha quindi applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare tale inammissibilità, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile individuare i vizi specifici (di legge o di motivazione) e argomentarli in modo chiaro, preciso e pertinente. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di incorrere in ulteriori sanzioni economiche, rendendo l’impugnazione un’arma a doppio taglio.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi sono manifestamente infondati, privi di un reale confronto con la decisione impugnata e non contengono una critica specifica e argomentata delle ragioni poste a fondamento della sentenza precedente.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sufficienza del narcotest come prova?
No. La Corte non è entrata nel merito della questione perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali (la genericità dei motivi). Di conseguenza, non ha valutato se il narcotest fosse o meno una prova sufficiente per fondare la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1:2ALOCOGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti fondata sul rilievo della suffi cienza del narcotest al fine di dimostrare la natura stupefacente della sostanza ceduta.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente