Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fatto con rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile, perché generico e privo di critiche specifiche, non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo insieme i dettagli di questo caso.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio nella motivazione che aveva portato alla conferma della sua responsabilità penale.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare la sua posizione e annullare la condanna. Tuttavia, le modalità con cui ha formulato il suo appello si sono rivelate decisive per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
I Criteri per un Ricorso non Inammissibile
La Corte ha sottolineato che i motivi presentati dal ricorrente erano manifestamente infondati per diverse ragioni. In primo luogo, sono stati giudicati ‘generici’. Questo significa che non affrontavano in modo specifico e dettagliato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace non può limitarsi a una lamentela generale, ma deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico.
Inoltre, il ricorso mancava di un confronto critico con le motivazioni della Corte d’Appello e di un’analisi censoria degli elementi che avevano fondato il giudizio di responsabilità. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente dissentire, è necessario dimostrare perché la decisione precedente è errata, illogica o contraddittoria, basandosi sugli atti processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sul principio secondo cui il ragionamento del giudice di secondo grado era coerente con le risultanze processuali e non presentava palesi illogicità o contraddizioni. Di fronte a una motivazione solida e ben argomentata, un ricorso generico è destinato a fallire.
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato l’applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma prevede che, in assenza di una colpa scusabile nella causa di inammissibilità, la parte che ha proposto il ricorso debba farsi carico delle spese del procedimento e del pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto che in questo caso non vi fossero elementi per giustificare l’errore del ricorrente, rendendo automatica la condanna accessoria.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: l’impugnazione di una sentenza, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che richiede massima specificità. Non basta affermare che una decisione è sbagliata; è indispensabile articolare una critica puntuale, dettagliata e fondata sugli atti, che metta in luce i vizi di legge o di motivazione. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche che rendono il ricorso inammissibile un passo falso costoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e senza un’analisi specifica delle argomentazioni che hanno fondato il giudizio di responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quale principio ha seguito la Corte per valutare la validità della sentenza d’appello?
La Corte ha verificato che il ragionamento sviluppato dal giudice d’appello fosse coerente con le risultanze processuali e non risultasse manifestamente illogico o contraddittorio. Poiché la motivazione della sentenza impugnata rispettava questi criteri, le critiche generiche del ricorrente non sono state considerate sufficienti a metterla in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4028 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERN O
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacentl del tipo cocaina.
Il NOMEnte deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del NOMEnte.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente