Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione su Motivi Generici e Recidiva
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente dissentire con una sentenza di condanna; è necessario articolare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato, sottolineando due principi fondamentali del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso e i limiti nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di rapina. L’imputato basava la sua difesa su due argomentazioni principali. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non si trattasse di rapina. In secondo luogo, criticava la decisione dei giudici di secondo grado di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva, chiedendo che le prime prevalessero.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Il Primo Motivo: un esempio di ricorso inammissibile per genericità
Il primo punto sollevato dal ricorrente è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una semplice riproposizione delle stesse doglianze già discusse e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le censure già mosse in appello. Deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando specifici vizi logici o errori di diritto. In assenza di questa correlazione critica, il motivo è considerato generico e, di conseguenza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il Secondo Motivo: il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti sulla Recidiva Reiterata
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente contestava il bilanciamento tra attenuanti generiche e la recidiva contestata, ritenuto in termini di equivalenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha richiamato il dettato normativo dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto esplicito: le circostanze attenuanti generiche non possono mai essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata. La richiesta del ricorrente si scontrava, quindi, con un chiaro limite imposto dalla legge, rendendo la sua doglianza palesemente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono cristalline e si fondano su principi consolidati. Un ricorso in Cassazione deve superare un vaglio di ammissibilità che ne testa la specificità e la fondatezza. Nel caso di specie, il primo motivo falliva il test di specificità, essendo una mera riproduzione di argomenti pregressi senza un confronto critico con la decisione impugnata. Il secondo motivo, invece, si infrangeva contro una norma imperativa (l’art. 69 c.p.), che pone un paletto invalicabile al potere discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze quando è presente una recidiva qualificata. La Corte ha quindi ribadito che proporre argomenti in palese contrasto con il dato normativo rende il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un importante monito per la redazione degli atti di impugnazione. Dimostra che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità dove ogni motivo deve essere formulato con precisione, pertinenza e in stretta aderenza alle norme sostanziali e processuali. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Ciò sottolinea la necessità di una valutazione attenta e strategica prima di adire la Suprema Corte, evitando impugnazioni dilatorie o prive di concreto fondamento giuridico.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi non specifici, ossia generici, indeterminati o che si limitano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza una critica puntuale alla decisione impugnata.
È possibile che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva reiterata?
No, la legge lo vieta espressamente. L’articolo 69, quarto comma, del codice penale stabilisce un divieto esplicito alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3938  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapi contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01)
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto bilanciamento in termini equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo, dal momento che la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell’art. 69, quar comma, cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente