Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna inflitta a un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione non soddisfacesse i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della qualità dei motivi di ricorso. Secondo la Suprema Corte, il difensore si era limitato a contestare la motivazione della sentenza d’appello in termini del tutto generici. In altre parole, il ricorso non si era confrontato in modo specifico con il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado, non aveva indicato precise circostanze del caso concreto che fossero state trascurate o mal interpretate, né aveva evidenziato palesi illogicità nel percorso argomentativo della Corte d’Appello.
Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica contro la decisione sfavorevole. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, capace di individuare vizi specifici previsti dalla legge. L’assenza di un confronto diretto e dettagliato con il contenuto della sentenza rende il ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un lavoro meticoloso di analisi della sentenza che si intende contestare, pena il rigetto in rito. Per il cittadino, la conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice: la sentenza di condanna diventa definitiva e si viene condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro. Una lezione severa sull’importanza della diligenza e della tecnica nel processo penale.
 
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice lo respinge senza esaminare la questione nel merito, perché l’atto manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto generici, senza confrontarsi in modo specifico con il contenuto della sentenza impugnata e senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3957 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3957  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PIAZZA GAETANO nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contesta l motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la condanna inflitta all’imputato per il reato ex art. 337 cod. pen. senza confrontarsi in alcun modo con il suo contenuto, in termini del tutto generici e senza riferimento alle circostanze del caso concreto, tantomeno evidenziando manifeste illogicità nel ragionamento della Corte;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
li Preidente