Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello vago e non circostanziato rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato giudicato responsabile per concorso in molteplici reati di falsità materiale, previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso Inammissibile e i Vizi Denunciati
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato riguardava presunti vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la criticità fondamentale dell’atto: la sua genericità. L’appello era stato formulato in modo indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi e le ragioni giuridiche a sostegno della censura. In pratica, il ricorrente non ha fornito alla Corte gli strumenti necessari per individuare i presunti errori della sentenza impugnata e per esercitare il proprio sindacato di legittimità. Questo difetto rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una duplice valutazione. In primo luogo, ha sottolineato la violazione dei requisiti procedurali. Un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve articolare specifiche censure contro il provvedimento impugnato, consentendo al giudice di comprendere esattamente quali parti della motivazione sono contestate e perché.
In secondo luogo, la Corte ha qualificato i motivi del ricorrente come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che, invece di contestare l’errata applicazione della legge, l’imputato stava cercando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta al giudice di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato come il ricorso fosse manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano, al contrario, esplicitato in modo chiaro le ragioni del loro convincimento, basandosi su corretti argomenti giuridici per giustificare la responsabilità penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è un’occasione per riesaminare liberamente l’intera vicenda, ma uno strumento per correggere specifici errori di diritto o di logica commessi dal giudice precedente. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente fondati, per evitare che il diritto di difesa si traduca in un inutile aggravio di costi e nella cristallizzazione della sentenza sfavorevole.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è generico e indeterminato, ossia quando non indica gli elementi specifici e le ragioni di diritto che sono alla base della censura, non rispettando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso contiene “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che il ricorso non contesta errori nell’applicazione della legge da parte del giudice (vizi di diritto), ma si limita a criticare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4716 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 01/05/1976
avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d’appello di Bologna
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso in molteplici reati di falsità materiale ex artt. 477-482 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato – è costituito per altro da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici
ai fini dell’affermazione della responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e PrenrAM della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
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