Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Critica Specifica
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere valido, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza che si intende impugnare. Un’impugnazione basata su lamentele generiche è destinata a essere dichiarata ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso, che trae origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, per comprendere meglio le implicazioni di questa regola.
Il Contesto: Dalla Condanna per Guida in Ebbrezza al Ricorso
I fatti all’origine della vicenda sono relativamente semplici. Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti di legge (1,65 g/l alla prima prova e 1,54 g/l alla seconda).
Non ritenendo giusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Sosteneva, in termini molto generali, che la motivazione fosse mancante, illogica o contraddittoria, senza però scendere nei dettagli.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede nel merito della condanna per guida in ebbrezza, ma nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. L’imputato ha lamentato che la Corte d’Appello avesse omesso di trattare i temi centrali della causa, lasciando “in sospeso i singoli momenti esplicativi necessari per spiegare i rapporti tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio”.
In sostanza, il ricorso si limitava a denunciare una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in modo astratto. Questo tipo di critica non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo, che è quello di valutare se il giudice di merito abbia commesso specifici errori di diritto o di logica.
La Regola della Specificità dei Motivi
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente affermare che la sentenza sia sbagliata. È necessario che l’appellante si confronti criticamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, spiegando punto per punto dove e perché il ragionamento del giudice sarebbe errato. Un ricorso che non fa questo, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a muovere critiche vaghe, è considerato “aspecifico” e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha seguito un percorso logico-giuridico molto chiaro. Ha osservato che il ricorso non si confrontava affatto con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, ma si esauriva in una lamentela generica. Secondo i giudici, questo modo di procedere rende il ricorso inammissibile per aspecificità.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando precedenti giurisprudenziali: l’impugnazione deve avere un contenuto specifico che permetta di individuare con esattezza i punti contestati della decisione e le ragioni giuridiche a sostegno della richiesta. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per il ricorrente. In primo luogo, la sua condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, data la natura della causa di inammissibilità (cioè la colpa del ricorrente nel presentare un atto non conforme alla legge), è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questo caso insegna una lezione importante: nel processo penale, la forma è sostanza. Un ricorso mal formulato, anche se potenzialmente basato su ragioni valide, non verrà nemmeno esaminato nel merito. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti non solo fondati nel diritto, ma anche formalmente corretti e specifici.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era formulato in maniera generica e aspecifica. Non si confrontava criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a lamentare una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione in termini astratti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Un motivo di ricorso è “aspecifico” quando non individua in modo chiaro e puntuale i presunti errori della decisione che si contesta. Invece di criticare passaggi specifici del ragionamento del giudice, si limita a formulare doglianze generali che non consentono alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34586  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Foggia che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di 1,65 g/I alla prima prova di 1,54 g/I alla seconda prova).
Con l’unico motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di trattare – o comunque non avrebbe approfondito «i temi di cui è causa, sicché la motivazione sarebbe mancante perché «lascia in sospeso i singoli momenti esplicativi necessari per spiegare i rapporti tra il thema decidendum e il contenuto del giudizio», o, comunque, illogica per la «incompatibilità tra premesse e conclusioni, decisamente poso plausibili rispetto ai fatti», oppure contraddittoria «dato che le risultanze probatorie non sono assolutamente conciliabili con le argomentazioni esposte dal Giudice di merito».
Poiché formulato nei termini indicati il ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ne consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
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