Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34430  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAITTA NOME NOME a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere per reato di atti persecutori in danno di NOME COGNOME per remissione di querela e ne h confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di atti persecutori in danno di NOME dell’altra persona offesa, rideterminando la pena;
ritenuto che il ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla pe responsabilità dell’imputato e alla mancata derubricazione del fatto, è patentemente generico versato in fatto poiché contiene le predette allegazioni in termini del tutto assertivi (Sez. 6, n del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01), prospettando un diverso apprezzamento degli elementi in atti senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che:
deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
il ricorrente deve essere, altresì, condanNOME alla rifusione delle spese sostenute dal parte civile NOME COGNOME nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi e 1500,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 10/09/2025.