Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME, soggetto detenuto in forza di provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, in espiazione della pena di anni uno, mesi otto e giorni tredici di reclusione, riportata per i reati di invasione di edifici, furto continuato in conco nonché acquisto, detenzione e offerta illecita di sostanze stupefacenti, commessi nell’arco temporale intercorrente fra il 2014 e il 2020; con il medesimo provvedimento, è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda di semilibertà, in quanto assorbita.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a si sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in merito al disponibilità – in capo al condannato – di risorse risocializzanti. Erra il Tribunal sorveglianza di Palermo, laddove reputa non concedibile l’invocato affidamento in prova, sul rilievo della carenza di attività lavorativa o, almeno, di altra prospett risocializzante; il condannato, infatti, ha manifestato la disponibilità ad espleta attività di volontariato, presso l’RAGIONE_SOCIALE, attività della quale le Forze dell’ordine hanno anche verificato l’effettività.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, respingere lo stesso. Il ricorrente, infatti, non si confro compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non contrastando in maniera critica l’argomento fondante dello stesso, inerente alla sussistenza di esigenze special preventive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, stante la marcata discrezionalità che connota la valutazione demandata al Giudice di sorveglianza, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, incombe sul medesimo il dovere di basare la propria decisione – all’esito di un giudizio di tipo prognostico – sui risultati del trattamento individualizzato posto essere nei confronti del condannato, sulla base dell’esame scientifico della personalità dello stesso. L’apparato argomentativo del provvedimento adottato deve dimostrare, attenendosi specificamente alla concreta fattispecie, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che siano stati richiama a giustificazione dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628).
2.1. La decisione reiettiva ora al vaglio del Collegio è fondata non solo sulla considerazione dell’attuale stato di disoccupazione, nel quale si trova il condannato, ma anche – e anzi, soprattutto – sulla ritenuta persistenza di allarmanti profili di pericolosità sociale dello stesso. COGNOME, infatt il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha descritto l’acclarato inserimento “in ambienti della malavita locale dedita allo spaccio di stupefacenti”, sottolineando anche “le esigenze specialpreventive tuttora esistenti”.
2.2. Con tale ultimo profilo di pericolosità, la cui sussistenza il Tribunale d sorveglianza ha tratto dalla nota informativa trasmessa dalla Questura di Trapani – Commissariato di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, inerente all’attuale inserimento del condannato nel locale ambiente dello spaccio, il ricorso non dialoga minimamente. L’impugnazione, infatti, dipana una critica del tutto distonica, rispetto provvedimento che mira a disarticolare. Le deduzioni difensive, quindi, peccano di aspecificità e non riescono a oltrepassare la soglia della critica meramente generica e assertiva, incentrata esclusivamente sul rilievo dato dai Giudici di sorveglianza al profilo della carenza di stabile occupazione lavorativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.