Ricorso Inammissibile: La Specificità dei Motivi è Cruciale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un appello che non si confronta direttamente con il ragionamento della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso in esame, relativo alla detenzione di una carabina, offre uno spunto chiaro su come un’impostazione difensiva errata possa precludere l’esame nel merito da parte della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Detenzione della Carabina e la Tesi Difensiva
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per la detenzione di una carabina. Giunto in secondo grado, la Corte d’Appello confermava la decisione, basando il proprio convincimento su elementi concreti che attestavano la natura dell’oggetto come ‘arma comune da sparo’.
L’imputato, tuttavia, decideva di presentare ricorso in Cassazione, fondando la sua difesa su un unico punto: la carabina in questione avrebbe una potenza, in termini di energia cinetica, inferiore alla soglia di 7,5 joule, limite al di sotto del quale non verrebbe classificata come arma comune da sparo. La difesa, però, sceglieva di ignorare completamente gli argomenti che avevano portato i giudici di merito alla condanna.
Il Ricorso Inammissibile e le Argomentazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione netta e procedurale: la mancanza di specificità dei motivi. L’appellante, infatti, non ha mosso alcuna critica puntuale al percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ritenuto provata la natura di arma comune da sparo sulla base di due circostanze decisive:
1. La catalogazione ufficiale: L’arma era regolarmente iscritta nel catalogo del Banco nazionale delle armi.
2. La precedente denuncia: Il precedente proprietario l’aveva legalmente denunciata e ne aveva poi denunciato il furto.
Questi due elementi, secondo i giudici di merito, erano sufficienti a qualificare la carabina come arma a tutti gli effetti. Il ricorso, invece di smontare queste conclusioni, si è limitato a proporre una ‘via logica alternativa’ basata sulla presunta bassa potenza, introducendo peraltro tale elemento in violazione del principio di autosufficienza, ovvero senza fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per valutarlo.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, i Giudici Supremi hanno spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve ‘confrontarsi con il percorso logico del provvedimento impugnato’. Non è sufficiente presentare una tesi diversa; è necessario attaccare specificamente le fondamenta della decisione che si contesta. L’aver ignorato le prove decisive (catalogazione e denuncia) ha reso il ricorso generico, privandolo del requisito essenziale della specificità.
La Corte ha inoltre evidenziato come l’introduzione dell’argomento relativo all’energia cinetica sia avvenuta in violazione del principio di autosufficienza. Questo principio impone che il ricorso debba contenere in sé tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari a sostenerlo, senza costringere il giudice a ricercarli altrove. Presentare un dato tecnico come quello dei joule senza un adeguato supporto probatorio e contestualizzazione all’interno del processo già svolto è una mossa proceduralmente inefficace.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza in Cassazione. La fase di legittimità non è una terza istanza di giudizio dove poter riproporre l’intera vicenda. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Per questo motivo, un ricorso efficace deve essere un’analisi critica, puntuale e specifica della sentenza impugnata. Proporre argomenti alternativi senza demolire quelli su cui si fonda la condanna porta a una sola conseguenza: una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di legge, come la ‘specificità dei motivi’. Questo accade quando l’appellante non contesta in modo preciso il ragionamento della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una tesi alternativa o generica.
Cosa significa che il ricorso non si confronta con il percorso logico della sentenza?
Significa che l’atto di appello ignora completamente gli elementi e le argomentazioni su cui i giudici di merito hanno basato la loro decisione. Nel caso specifico, l’appellante ha ignorato la prova della catalogazione ufficiale dell’arma e la sua precedente denuncia, che ne attestavano la natura di arma comune da sparo.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede d legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr. Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, in quanto non prende posizione sugli elementi introdotti in giudizio da cui i giudici del merito hanno rit provata la natura di arma comune da sparo in senso proprio della carabina detenuta dal ricorrente, ovvero la circostanza che essa fosse catalogata dal RAGIONE_SOCIALE e regolarmente denunciata dal suo precedente possessore, cui era stata rubata; il ricorso non prende posizione su tali argomenti e si limita a proporre un percorso logico alternativ evidenziando la circostanza, peraltro introdotta in violazione del principio di autosufficienza (S 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, COGNOME, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, COGNOME, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazi v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261), che la carabina sarebbe in grado di sprigionare una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, insufficie a farla classificare come arma comune da sparo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.