Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica processuale, sottolineando come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il corretto svolgimento del processo. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro la decisione della Suprema Corte.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011, ovvero la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione personale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto l’imputato colpevole, condannandolo a una pena di un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione, ai sensi dell’art. 606 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato fatale per le sorti del ricorrente.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso presentato e lo ha giudicato totalmente inadeguato. La decisione si fonda su un pilastro fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Vediamo nel dettaglio perché il ricorso è stato respinto.
La Genericità come Vizio Fatale
Il punto centrale della decisione è l’assoluta genericità del motivo di ricorso. Il difensore si era limitato a enunciare i vizi di legge e di motivazione che, a suo dire, inficiavano la sentenza d’appello, senza però entrare nel merito. In altre parole, l’atto di appello denunciava una presunta illogicità e carenza di motivazione, ma non spiegava perché la motivazione fosse illogica o quali elementi a carico avessero una ridotta valenza dimostrativa. Mancava, quindi, un confronto critico e argomentato con la decisione impugnata.
Il Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare con la sentenza che intende contestare. Non è sufficiente affermare che la decisione sia sbagliata; è necessario indicare puntualmente le ragioni del proprio dissenso, analizzando gli argomenti del giudice di merito e dimostrandone l’erroneità. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello contenesse “puntuali argomentazioni” sulla sussistenza dell’illecito. Il ricorrente, invece, ha completamente ignorato tali argomentazioni, senza confrontarsi minimamente con esse. Questo comportamento processuale rende l’impugnazione un mero atto di stile, privo della sostanza necessaria per attivare un giudizio di legittimità.
Le Conseguenze di un Ricorso Palesemente Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, e questa è la sanzione più afflittiva, il ricorrente è condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha determinato la somma in tremila euro, confermando così la sentenza di condanna e aggiungendo un ulteriore onere economico a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sul principio consolidato secondo cui un’impugnazione non può limitarsi a una critica generica e astratta della decisione del giudice precedente. È necessario che l’appellante individui con precisione i passaggi della motivazione che ritiene errati, illogici o carenti, e che fornisca una propria argomentazione alternativa. L’assenza di una critica specifica trasforma il ricorso in un atto non idoneo a devolvere al giudice superiore la cognizione del caso, rendendolo, di fatto, inammissibile.
Le Conclusioni: Una Lezione di Tecnica Processuale
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per avvocati e parti processuali: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, specificità e un confronto diretto con le argomentazioni della sentenza che si contesta. La semplice enunciazione di vizi di legge, senza un’analisi dettagliata, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione. La decisione serve da monito: un ricorso superficiale non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. Il ricorrente si è limitato a enunciare il vizio che intendeva far valere, senza però esplicitare critiche specifiche all’apparato motivazionale della decisione impugnata e senza confrontarsi con le argomentazioni in essa contenute.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/20,23 della CORTE APPELLO di PALERMO 9tit
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 17/03/2022, che aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena dì anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza motivazione e della illogicità, essendo restata carente la indicazione dei criteri d metodo seguiti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della assoluta genericità dell’unico motivo, che non esplicita critiche specifiche all’apparato motivazionale della decisione impugnata. Ci si limita, infatti, alla mera enunciazione del vizio che si pretende sussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indicare le ragioni delle pretese illogicità, o della ridotta valenza dimostrativa degli element a carico; ciò a fronte di puntuali argomentazioni, circa la ricorrenza in fatto e diritto dell’illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente n si confronta minimamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi dì esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.