Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CATTOLICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie – la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per il reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 19 giugno 2013;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’AVV_NOTAIO, successivamente, ha depositato memoria scritta;
che tutti e tre i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reit di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagi 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confronta che, con tutti e tre i motivi, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all’e dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Co territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegaz specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 de 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/199 Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che la memoria dell’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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