Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è la dichiarazione di un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni dell’imputato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire questo concetto, evidenziando come la genericità di un atto di impugnazione possa precludere la tutela dei propri diritti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo in primo grado, confermata successivamente dalla Corte di Appello di Palermo, per il reato previsto dall’articolo 497-ter del codice penale, relativo al possesso e alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Non ritenendo giusta la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
L’epilogo davanti alla Suprema Corte è stato, tuttavia, netto e sfavorevole per il ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non si è basata sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente su un vizio formale e sostanziale dell’atto di appello stesso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha definito il ricorso come “intrinsecamente generico”. Questa valutazione si fonda su due carenze principali:
1. Mancanza di motivi specifici e separati: L’atto non articolava le censure alla sentenza impugnata in punti chiari e distinti, mescolando argomentazioni senza un ordine logico e giuridico preciso.
2. Assenza di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: Il ricorso non spiegava in modo adeguato quali norme di legge sarebbero state violate dalla Corte d’Appello, né forniva riferimenti pertinenti alla motivazione della sentenza che si intendeva contestare.
In sostanza, il ricorso si è limitato a una critica generica senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge, un compito impossibile se i motivi di violazione non sono esposti con chiarezza e specificità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza immediata della declaratoria di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione sottolinea una lezione fondamentale per ogni avvocato e assistito: un ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma un atto tecnico che richiede il massimo rigore nella formulazione dei motivi, pena la chiusura definitiva del caso con un aggravio di spese.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto intrinsecamente generico. Mancava di motivi specifici e separati e non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione, né i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie 3.000,00 euro) da versare in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “intrinsecamente generico”?
Significa che l’atto di impugnazione è formulato in modo vago, non individua con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza contestata e non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal giudice del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALINITRO NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la di primo grado, con la quale NOME NOME era stato condannato per il rea all’art. 497-ter cod. pen.;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ri cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorso – non articolato in specifici e separati motivi – è intrinsecamen in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente