Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo della Genericità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più negativi per chi si rivolge alla Corte di Cassazione, poiché impedisce un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di appello possa portare a una tale declaratoria, confermando la condanna dei gradi precedenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti fondamentali di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate sia in primo grado sia in appello per due episodi di violazione di domicilio. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, le due imputate, attraverso il loro difensore, decidevano di presentare un unico ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: una relativa a una richiesta di rinvio e l’altra concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Mancanza di Specificità del Ricorso
Il primo motivo di doglianza, relativo a una richiesta di rinvio, è stato giudicato privo di ‘specificità estrinseca’. Questo termine tecnico significa che i ricorrenti non si sono confrontati in modo diretto e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza che stavano impugnando. In pratica, hanno presentato una critica generica senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre le proprie tesi. La Cassazione ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva, al contrario, fornito una motivazione ‘puntuale e corretta’ sulla questione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la seconda censura, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stata ritenuta ‘manifestamente infondata’. La difesa sosteneva che il diniego non fosse stato adeguatamente motivato. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi a favore o contro, ma è sufficiente un ‘congruo riferimento’ agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente indicato gli elementi che giustificavano la decisione di non concedere lo sconto di pena, rendendo la sua motivazione adeguata e immune da censure.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di non limitarsi a una lamentela generica, ma di costruire una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata. Un ricorso che non dialoga con la sentenza precedente è destinato all’inammissibilità. In secondo luogo, la Corte riafferma la discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Se il giudice fornisce una motivazione logica e coerente, anche se sintetica, per il suo diniego, questa non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame serve come monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È fondamentale che l’atto sia redatto con la massima cura, evitando formule vaghe o la mera riproposizione di argomenti già respinti. Ogni censura deve essere specifica, pertinente e deve demolire, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente. In caso contrario, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, but anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non si confronta in modo efficace e specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a critiche astratte o alla riproposizione delle stesse tesi già respinte.
È sufficiente una motivazione sintetica da parte del giudice per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CORREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano state condannate per due episodi di violazione di domicilio;
che, avverso detta sentenza, entrambe le imputate, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;
che la censura relativa alla richiesta di rinvio è priva di specificità estrinseca, atte le ricorrenti non si confrontano effettivamente con la sentenza impugnata, che dedica alla questione in esame una puntuale e corretta motivazione (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata);
che l’altra censura è manifestamente infondata, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5 Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego del attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina della sentenza impugnata);
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente