Ricorso inammissibile: La Cassazione e il Principio di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione. È necessario formulare critiche precise e ben argomentate. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Questa è la lezione che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un imputato proprio per la sua manifesta genericità, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Torino per i reati di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e per violazioni della normativa sull’immigrazione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di appello si concentrava su due punti: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. Tuttavia, il ricorso non articolava specifiche censure di legittimità contro la sentenza impugnata, ma si limitava a denunciare in modo assertivo e generico tali presunti errori.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’atto fosse completamente privo della “necessaria specificità” richiesta dalla legge. Invece di contestare la sentenza di appello con argomentazioni giuridiche puntuali, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge, il ricorrente si è limitato a riproporre le sue lamentele in forma generica. Questo approccio non è sufficiente per attivare un giudizio di legittimità, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni: la Specificità come Requisito per un Ricorso non Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza: il motivo di ricorso deve contenere una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato. Non basta affermare di non essere d’accordo con la decisione, ma occorre spiegare il perché, indicando le norme che si assumono violate e le ragioni per cui la motivazione del giudice inferiore sarebbe illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, il ricorso era “assertivo”, ovvero si limitava ad affermare un presunto vizio senza supportarlo con un’analisi giuridica pertinente. Questa mancanza di specificità rende il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo e ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato profili di colpa nell’aver presentato un’impugnazione così palesemente infondata. Per questo motivo, ha condannato il ricorrente a versare un’ulteriore somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La pronuncia, quindi, funge da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma va esercitato con serietà e competenza tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo della necessaria specificità. Non conteneva alcuna censura di legittimità contro la sentenza impugnata, ma si limitava a denunciare in modo generico e assertivo la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in tremila euro.
Cosa significa che un ricorso è ‘assertivo’ e non ‘specifico’?
Un ricorso è ‘assertivo’ quando si limita ad affermare una tesi o una lamentela senza sostenerla con argomentazioni giuridiche precise e riferimenti puntuali alla decisione impugnata. Un ricorso ‘specifico’, invece, analizza la sentenza, individua i presunti errori di diritto o di motivazione e spiega dettagliatamente perché la decisione del giudice inferiore dovrebbe essere annullata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.495 cod. pen. e 13, comma 13, d. Igs. 286/1998;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità i quanto non contiene alcuna censura di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) ma si limita a denunciare assertivamente assumendo il vizio di motivazione – la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. peti. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sen 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.