Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, questa fase è regolata da norme procedurali molto rigide. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza fondamentale della specificità dei motivi di ricorso, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il caso in esame: condanna e ricorso
Un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di sostituzione di persona (previsto dall’art. 494 del codice penale), decide di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di impugnazione si basavano principalmente su due punti:
1. Sosteneva che i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati, al massimo, come delitto di truffa.
2. Contestava la correttezza dell’individuazione della sua persona come autore del reato, ma lo faceva in modo generico e assertivo.
In sostanza, il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a proporre una diversa interpretazione dei fatti e a sollevare dubbi generici.
La decisione della Suprema Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti ‘patentemente privi della necessaria specificità’. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sul fatto che l’impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti o a contestare genericamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
Perché un ricorso sia ammissibile, deve contenere una critica effettiva e puntuale del provvedimento impugnato, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza. Nel caso specifico, il ricorrente non ha nemmeno denunciato un ‘travisamento della prova’, ovvero un errore palese del giudice nella lettura di un atto processuale, che è uno dei pochi vizi di fatto che possono essere fatti valere in Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Limitarsi ad affermare che ‘le cose sono andate diversamente’ o che ‘il reato è un altro’ senza demolire logicamente e giuridicamente il ragionamento del giudice d’appello, equivale a non presentare una vera e propria impugnazione. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: poiché la Corte ha ravvisato una colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato, ha inflitto anche una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente nelle sue fasi più alte, richiede rigore, precisione e una solida argomentazione giuridica. Un ricorso presentato in modo superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche costi significativi.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo della necessaria specificità, ovvero quando non contiene una critica effettiva e argomentata contro il provvedimento impugnato, ma si limita a contestazioni generiche e assertive senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza precedente.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se la Corte ravvisa profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente contestare genericamente l’identificazione dell’imputato per rendere ammissibile un ricorso?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, contestare in maniera del tutto assertiva la correttezza dell’individuazione dell’imputato, senza nemmeno denunciare un ‘travisamento della prova’ (cioè un errore palese del giudice nell’interpretare una prova), rende il motivo di ricorso generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ch ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) ma poiché si limita ad assumere in maniera generica che nella specie ricorrerebbero al più gli elementi costitutivi del delitto di truffa e a contestare in del tutto assertiva la correttezza dell’individuazione dell’imputato senza neppure denunciare travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME e altro, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore
GLYPH
Il PresiOnte