Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona i motivi generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile, come chiarito da una recente ordinanza, non solo preclude l’esame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Vediamo perché la genericità degli argomenti può costare cara.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, sperando in un annullamento o in una revisione della decisione. Il ricorso si basava su una serie di censure relative alla valutazione dei fatti e all’esclusione di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi della Corte si è concentrata sulla qualità degli argomenti presentati dal ricorrente. La decisione di inammissibilità si basa su due pilastri fondamentali.
Genericità e Ripetitività: i vizi del ricorso inammissibile
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era formulato in termini generici e si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di contestare in modo specifico e puntuale le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a una mera riedizione di doglianze già superate. Questo approccio è contrario ai principi del giudizio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Conferma della Valutazione di Merito
La Corte di Cassazione ha inoltre osservato come la Corte d’Appello avesse già correttamente motivato la sua decisione di non applicare l’istituto della “particolare tenuità del fatto”. Tale esclusione era stata giustificata sulla base di elementi concreti, come le specifiche modalità della condotta, la durata non breve della violazione e i futili motivi addotti dall’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso generico, che non la smonta punto per punto, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella procedura penale: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo ripetitivo. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace deve essere specifico, pertinente e tecnicamente ben argomentato, altrimenti il rischio non è solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta vizi procedurali o sostanziali, come la formulazione di motivi troppo generici o la semplice riproposizione di argomenti già respinti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso stabilita in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento.
Perché la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero ‘generici e meramente riproduttivi’?
Perché le argomentazioni presentate non contestavano specificamente il ragionamento giuridico della sentenza d’appello, ma si limitavano a ripetere le stesse censure che erano già state adeguatamente valutate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 in cui la Corte, richiamando argomentazioni della sentenza di primo grado, ha escluso la particolare tenuità del fatto considerazione delle modalità della condotta, della non breve durata della violazione e dei mot futili allegati dal ricorrente);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.