Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, la possibilità di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere esaminato nel merito dai giudici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale declaratoria, delineando i confini tra un legittimo diritto di difesa e un’impugnazione destinata al fallimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Entrambi gli imputati, attraverso i loro difensori, hanno proposto appello alla Suprema Corte, contestando vari aspetti della decisione di secondo grado che li vedeva condannati. Le loro doglianze spaziavano dalla qualificazione giuridica del reato alla valutazione delle prove, come le intercettazioni, fino alla contestazione di circostanze aggravanti come la recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Duplice Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando che i ricorsi non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati. La Corte ha analizzato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, evidenziando per ciascuno le ragioni specifiche dell’inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi dei Motivi di Inammissibilità
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio manuale sui vizi che possono inficiare un ricorso per cassazione. Vediamole nel dettaglio.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Per il primo ricorrente, la Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In pratica, l’atto non introduceva nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si limitava a ripetere argomenti già vagliati. Questo comportamento processuale non è ammesso, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Doglianze di Fatto e Manifesta Infondatezza
Per il secondo ricorrente, i profili di inammissibilità erano plurimi:
1. Reiterazione di eccezioni respinte: Il primo motivo era una semplice riproposizione di un’eccezione di nullità già rigettata in appello con motivazione adeguata.
2. Valutazione del merito: Il secondo motivo criticava l’interpretazione delle intercettazioni fatta dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di grado inferiore, a meno che questa non sia manifestamente illogica, cosa non riscontrata nel caso di specie.
3. Manifesta infondatezza sulla recidiva: Il quarto motivo, relativo all’esclusione della recidiva reiterata, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 32318 del 2023, Sabbatini), secondo cui per l’applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che l’imputato, al momento del nuovo reato, abbia già subito più condanne definitive per reati gravi, senza che sia necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ha due importanti conseguenze. La prima, diretta, è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questo avviene perché, secondo la Corte Costituzionale, chi propone un ricorso inammissibile lo fa per colpa, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
La seconda conseguenza è un monito per gli operatori del diritto: un ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore, specificità e cognizione dei limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare precisi vizi di legge nella sentenza impugnata. Infine, la pronuncia consolida l’orientamento delle Sezioni Unite sulla recidiva reiterata, semplificandone l’applicazione e rafforzando lo strumento sanzionatorio nei confronti di chi dimostra una spiccata pericolosità sociale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, si limita a ripetere motivi già respinti nei gradi precedenti, tenta di sollecitare una nuova valutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o si basa su argomenti manifestamente infondati dal punto di vista giuridico.
È necessario che un giudice dichiari la recidiva semplice prima di poter contestare la recidiva reiterata?
No. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione citato nell’ordinanza, per applicare l’aggravante della recidiva reiterata è sufficiente che l’imputato abbia già riportato più condanne definitive per reati gravi al momento della commissione del nuovo fatto, senza la necessità di una precedente e formale dichiarazione giudiziale di recidiva semplice.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta per colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso la senten epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letti motivi nuovi trasmessi dal difensore nell’interesse di entrambi i ricorrenti;
ritenuto che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione dei ascritti nella fattispecie di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pa 14 e 15);
ritenuto che il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per le seguenti ragion a) il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della medesima eccezione di nullità del sentenza di primo grado già dedotta in appello e rigettata dalla Corte territoriale con motivazi adeguata ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 13 e 14); b) il secondo moti di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente sollecitare una non consentita diversa valutazione del contenuto delle intercettazion interpretato dalla Corte territoriale in termini non manifestamente illogici e, pertant sindacabili in sede di legittimità (cfr. Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371 c) il terzo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo di profili di censura relati qualificazione delle condotte ascritte già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 20); d) il quarto motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta di esclusione d recidiva reiterata per la mancanza di una precedente dichiarazione della recidiva semplice i termini coerenti con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, recentemente confermato dalle Sezioni Unite (si veda Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputat risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare i colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.