Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un appello che non rispetta tali requisiti, culminato in una declaratoria di ricorso inammissibile e in sanzioni economiche per il proponente. Analizziamo nel dettaglio questa ordinanza per comprendere quali errori evitare e quali principi guidano il giudizio di legittimità.
L’analisi del caso: il ricorso contro la condanna
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa da un Giudice di Pace per reati legati alla violazione delle norme sull’immigrazione, specificatamente gli articoli 14, commi 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 286/1988. Il condannato ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando sia la correttezza della motivazione alla base della sua responsabilità penale, sia l’entità della pena inflitta.
Le contestazioni dell’appellante
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. La critica alla motivazione della sentenza di condanna, ritenuta errata.
2. La contestazione della pena applicata, considerata non congrua.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste contestazioni sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità. La Corte ha inoltre rilevato che le conclusioni scritte, presentate in una fase successiva, erano non solo tardive e quindi irricevibili, ma anche meramente ripetitive del ricorso originale.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su diversi pilastri procedurali fondamentali, evidenziando le carenze strutturali del ricorso.
La genericità e la ripetitività dei motivi
Il primo grande ostacolo è stato rappresentato dalla mancanza di specificità dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni contro la motivazione della condanna erano semplicemente una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve individuare precisi vizi di legittimità (cioè errori di diritto) nella sentenza impugnata.
Il divieto di riesame dei fatti in Cassazione
Un punto cruciale, spesso frainteso, riguarda la natura del giudizio di Cassazione. Questa non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti del processo. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorso, invece, si limitava a presentare “mere doglianze in punto di fatto”, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove che non è consentita in sede di legittimità.
Le conseguenze economiche dell’inammissibilità
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che possano escludere una sua colpa nel proporre un ricorso palesemente inammissibile (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000), il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La presentazione di un ricorso generico, ripetitivo o incentrato su questioni di merito non solo è destinata all’insuccesso, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che l’impugnazione sia specifica, tecnicamente ben fondata e focalizzata esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti, o se contestano la ricostruzione dei fatti anziché la violazione di norme di diritto, poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una valida giustificazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non riesamina le prove né la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2686 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04APQ5M) nato in NIGERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati degli artt. 14, comma 5-ter e 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico;
Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso;
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.