Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per truffa
Un ricorso inammissibile è l’esito di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte di Cassazione. Questo accade quando i motivi presentati sono generici, ripetitivi o non pertinenti. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso venga dichiarato tale, confermando una condanna per truffa e falso ai danni di una persona anziana.
I Fatti del Caso
Due individui sono stati condannati in primo e secondo grado per aver commesso, in concorso tra loro, i reati di truffa aggravata e falso. La vittima era una persona anziana, ingannata attraverso l’uso di una cambiale falsa. Insoddisfatti della sentenza della Corte d’Appello, i due condannati hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
Il loro ricorso si basava su tre motivi principali:
1. Primo e secondo motivo: Lamentavano un’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del reato e alla sua attribuibilità.
2. Terzo motivo: Contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per la sua decisione, analizzando ciascun motivo del ricorso.
Per quanto riguarda i primi due motivi, i giudici hanno stabilito che erano del tutto generici. Essi si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva già ampiamente descritto le “evidenti modalità decettive” usate contro la vittima anziana, che non si era resa conto della falsità del documento. Il ricorso, invece, si traduceva in semplici “doglianze in punto di fatto”, non ammissibili in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego facendo riferimento al comportamento processuale degli imputati e ai loro numerosi precedenti penali. Secondo la Cassazione, questa motivazione era logica e priva di vizi. La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale: nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa, ma è sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nel processo penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è necessario che l’impugnazione contenga critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza precedente. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo e secondo grado), è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la decisione sul diniego delle attenuanti generiche, se logicamente motivata sulla base di elementi concreti come i precedenti penali, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero non contesta in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a sollevare questioni di fatto, che non sono di competenza della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘doglianza in punto di fatto’?
Significa che la contestazione non riguarda un errore nell’applicazione della legge (errore di diritto), ma la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Su quali basi il giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva che include elementi come la gravità del reato, la personalità dell’imputato, la sua condotta processuale e i suoi precedenti penali. Se questa valutazione è motivata in modo logico, non è sindacabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PIOMBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME, con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640, 491 cod. pen.;
Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato ascritta ed all’attribuibilità del fatto agli imputati, sono generici, perché meramente riproduttivi, anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si è confrontato (pag. 3 e 4 sentenza impugnata, a riguardo delle evidEnti modalità decettive utilizzate in danno di persona anziana, che non si è avveduta della falsità della cambiale consegnatale) e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, a riguardo del contegno processuale e degli svariati precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanenco disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023